Art. 1 – Denominazione
E’ costituita una Mutua volontaria denominata “MUTUA MIA – SOCIETA’ DI MUTUO
SOCCORSO” che, di seguito, viene anche detta, per brevità, semplicemente “mutua”.
Art. 2 – Sede e durata
La “mutua” ha sede legale in Roma, Via Calvi dell’Umbria, 9.
Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi e uffici secondari anche
al di fuori del comune ove la “mutua” ha sede principale; possono altresì essere istituite
Sezioni territoriali, aziendali o categoriali.
La durata della “mutua” è illimitata.
Art. 3 – Oggetto
La “Mutua Mia – Società di mutuo soccorso” è una mutua volontaria che, senza fini di
lucro, ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso sulla base del principio costituzionale
di sussidiarietà, svolgendo in favore dei soci e dei loro familiari una o più delle seguenti
attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed
invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea – anche di lunga durata – o
permanente;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la
cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci
deceduti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in
condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti
reddituali personali familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione
o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.
502 e successive modificazioni, nonché attraverso accordi con altri enti mutualistici, Fondi,
Casse di assistenza, compagnie di assicurazione ed altri organismi che svolgano attività
affini o connesse con quelle della società
Salvi i casi previsti da disposizioni di legge speciali, compreso quello relativo alla
istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le sopra dette attività sono svolte dalla
“mutua” nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali e finanziarie.
Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la “mutua” può stipulare convenzioni
con enti pubblici e privati, può svolgere attività previdenziale e assistenziale, nonché
attività di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture
sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato,
delle regioni e delle province autonome sia a mezzo di autogestione che a mezzo di

convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal
Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti
istituzionali.
La “mutua” può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del
presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi
nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa
europea.
Ad essa possono associarsi, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. Possono
inoltre divenire Soci anche soggetti che siano persone giuridiche, come specificato all’Art.
5 nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato
dall’Assemblea dei soci.
La “mutua” potrà promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare
finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in
collaborazione con Enti e/o Organismi diversi.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, la “mutua” può compiere operazioni immobiliari
e mobiliari (con esclusione di qualsiasi attività di collocamento e non nei confronti del
pubblico) e purché attinenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.
La “mutua” non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente articolo e non
può svolgere attività di impresa.
Art. 4 – Numero e procedura di ammissione dei soci
Il numero dei soci è illimitato.
L’ammissione dei soci avviene previa domanda di adesione alla Mutua che può essere
effettuata sia tramite sottoscrizione di modello cartaceo sia tramite compilazione di form
elettronico via web sia tramite acquisizione di registrazione telefonica dell’intenzione di
aderire.
L’ammissione del socio ordinario è condizionata al versamento della quota associativa
nonché, fatta eccezione per i soci sostenitori, qualora l’aspirante socio intenda aderire
anche a uno dei sussidi sanitari offerti, è condizionata al versamento del contributo
associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto.
La domanda di ammissione è rivolta al Consiglio Direttivo, che potrà accoglierla o
respingerla.
La comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere
effettuata entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione del socio.
Le quote sono intrasferibili, salva la trasmissibilità di cui al successivo art. 9.
Possono essere ammessi a soci ordinari i soggetti che, aventi i requisiti di cui al presente
statuto, e che, all’atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le
norme statutarie e del Regolamento Applicativo, compresi gli importi e le modalità di
pagamento della quota di iscrizione annuale alla Mutua e dei contributi stabiliti dal
Consiglio Direttivo con riferimento ai diversi Piani Sanitari.
La perdita della qualifica di socio avviene per morte, recesso o esclusione secondo quanto
stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente statuto e determina la risoluzione di diritto dei
rapporti mutualistici in corso fra il socio e la “mutua”.

Art. 5 – Categorie di soci
Sono soci ordinari, senza distinzione, tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta
che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio
mutualistico.
Possono assumere la qualifica di soci ordinari della “mutua” tutte le persone fisiche che ne
facciano richiesta. Non possono essere Soci Ordinari le persone giuridiche, che possono
rientrare invece in altre tipologie di Soci, come più avanti specificato.
I soci ordinari, con l’iscrizione alla “mutua”, si impegnano a versare le contribuzioni
necessarie e quelle idonee al conseguimento degli scopi sociali ed, in particolare, della
quota associativa e di ogni altro contributo annuale come determinati dal Consiglio
Direttivo.
Essi si impegnano, altresì, all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle
deliberazioni degli organi sociali.
I soci ordinari hanno diritto a sottoscrivere tutti i sussidi e ad accedere a tutte le prestazioni
e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo e dallo specifico Piano
Sanitario.
Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla
“mutua” e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno
diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla “mutua”.
I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei
contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, hanno diritto
di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
Sono ammesse anche le seguenti categorie di soci, cui corrispondono diversi diritti e
obblighi:
1) Soci partecipanti
2) Soci partecipanti fruitori
3) Soci promotori mutualistici
4) Soci finanziatori
5) Soci onorari
1) Soci Partecipanti: sono soci partecipanti le persone giuridiche – incluse a titolo di
esempio altre società di mutuo soccorso, casse di assistenza, associazioni, sindacati, enti
bilaterali – che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della mutua e la cui domanda
venga accolta con specifica delibera. I soci partecipanti aderiscono alla mutua per sé e per
i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o altre categorie di persone fisiche correlate,
determinati nella domanda o determinabili in base ai criteri indicati nella stessa. La quota
associativa relativa al socio partecipante può essere determinata in base al numero dei
soci partecipanti fruitori come definiti al paragrafo successivo e ciò con modalità di calcolo
puntuali o a scaglione.
Il socio partecipante – fermi i rapporti interni con i soci partecipanti fruitori – è responsabile
verso la mutua del versamento dei contributi dovuti.
I Soci partecipanti hanno diritto di voto ma i loro legali rappresentanti non possono essere
eletti alle cariche sociali

2) Soci partecipanti fruitori: sono le persone fisiche beneficiarie delle prestazioni
mutualistiche concordate dai Soci Partecipanti con la Mutua, siano essi dipendenti,
associati, iscritti, clienti del Socio partecipante e loro familiari se beneficiari anch’essi di
prestazioni. Sono altresì considerati soci partecipanti fruitori i familiari dei Soci Ordinari ,
sempreché beneficiari anch’essi di prestazioni. I soci partecipanti non hanno diritto di voto
e non possono essere eletti alle cariche sociali.
3) Soci promotori mutualistici: sono le persone fisiche o giuridiche (inclusi enti,
associazioni, sindacati) già iscritte alla mutua in qualità di socio ordinario o partecipante
che – a seguito di loro richiesta e previa delibera di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo – assumono l’incarico di promuovere l’attività della “mutua” e di divulgarne gli
scopi e l’oggetto anche nei confronti di potenziali nuovi soci. I soci promotori svolgono una
attività di ricerca dei nuovi soci e di primo contatto con gli stessi. Con delibera del
Consiglio Direttivo possono essere determinati – in misura conforme ai principi etici della
mutualità – spettanze e rimborsi spese per l’attività svolta dai Soci Promotori, che – una
volta acquisita tale qualifica – non hanno diritto di voto, né possono ricoprire le cariche
sociali
4) Soci finanziatori – Sono soci finanziatori le persone fisiche e giuridiche che effettuano
conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali.
La qualifica di socio finanziatore si acquista in base ad apposita domanda dopo che sia
stata accolta dal Consiglio Direttivo I soci finanziatori persone fisiche o giuridiche non
devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare
alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e
qualsiasi assistenza mutualistica. I soci finanziatori possono però, come previsto dalla
legislazione vigente, designare fino ad un terzo degli amministratori della mutua
5) Soci onorari
Possono essere nominati soci onorari – con delibera del Consiglio Direttivo – le persone
fisiche o giuridiche pubbliche o private che attraverso la loro adesione possono favorire in
modo rilevante il perseguimento degli scopi della mutua. Essi non hanno diritto di voto né
diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla società
Art. 6 – Le sezioni
Con delibera del Consiglio Direttivo – per garantire una più diretta partecipazione dei soci
alla vita della “mutua” – potranno essere istituite, a norma dell’art. 2540 c.c. e come
previsto dal presente statuto delle “Sezioni” territoriali, aziendali o categoriali
Le sezioni hanno, in particolare, lo scopo:
a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio
dell’organizzazione mutualistica;
b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio Direttivo e la collegialità dei
soci;

c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della
mutualità per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attività e
delle prestazioni mutualistiche
Ciascuna sezione comprende un numero di soci non inferiore a quanto determinato nel
Regolamento applicativo e fa riferimento per il proprio funzionamento ad un Consigliere
all’uopo delegato dal Consiglio Direttivo.
Se i soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel
regolamento, la sezione soci è sciolta e/o soppressa, previa apposita delibera del
Consiglio Direttivo.
Art. 7 – Domanda di ammissione del socio
Gli aspiranti soci della “mutua” potranno presentare domanda di ammissione al Consiglio
Direttivo sia tramite sottoscrizione di modello cartaceo sia tramite compilazione di form
elettronico via web sia tramite acquisizione tramite registrazione telefonica dell’intenzione
di aderire, accompagnata dalle quote dovute in ragione della rispettiva domanda, che
verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della stessa.
Nella domanda dovranno essere indicati espressamente:
 cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale per le persone
fisiche;
 ragione sociale, sede e codice fiscale o partita IVA per le persone giuridiche e gli
altri enti richiedenti;
 richiesta di partecipare alla società quale socio ordinario, ovvero socio
partecipante promotore o finanziatore;
 indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria prestando altresì il proprio
consenso a ivi ricevere tutte le comunicazioni sociali e le convocazioni assembleari;
 il proprio consenso ai sensi della normativa in tema di privacy;
 ogni altra notizia richiesta dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, aventi i requisiti di cui al presente statuto, che aderiscano alla “mutua”, all’atto
della sottoscrizione della domanda di ammissione accettano integralmente, in proprio e in
nome e per conto dei rispettivi iscritti, le norme statutarie e del regolamento, compresi gli
importi e le modalità di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo
in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.
Art. 8 – Costituzione e scioglimento del vincolo sociale
Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo con la quale
sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene
iscritto nel libro soci con l’indicazione della relativa qualifica e secondo la divisione
territoriale stabilita dal Regolamento Applicativo.
La qualità di socio si perde per morte, per recesso, esclusione o decadenza e determina la
risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la “mutua”.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:
a) inadempienza e/o inosservanza e/o violazione da parte del socio dello Statuto, del
Regolamento, del contratto aziendale o dell’atto di convenzione;

b) violazione delle obbligazioni che derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle
deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali
preposti; si considera, comunque, grave l’inadempimento del socio in caso di lesione in
qualsivoglia modo dell’interesse e/o dell’immagine sociale attraverso comportamenti
anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi
carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione
mutualistica della “mutua”;
c) morosità del socio nel pagamento della quota di iscrizione e/o delle quote
associative e/o dei contributi previsti, ecc.;
d) condanna del socio per atti diffamanti o, comunque, condanna del socio in via
definitiva a pene detentive (escluse le condanne per reati colposi);
e) comportamenti del socio dannosi in genere per la “mutua” ed il suo funzionamento;
f) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della “mutua”;
g) rifiuto dell’iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo a richiesta;
h) danni comprovati arrecati volontariamente alla “mutua”;
i) alterazione della destinazione o, comunque, abuso in qualsiasi modo da parte di chi
sia incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali;
j) mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla “mutua”.
La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, adottata dal Consiglio Direttivo
dovrà essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri di
cui al successivo art. 18 del presente statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione della relativa delibera. Il socio escluso dalla “mutua” non ha diritto al
rimborso dei contributi versati.
La cessazione della qualità di socio decorre dalla data di annotazione nel libro dei soci
della delibera del Consiglio Direttivo che decide sull’esclusione.
Tutte le deliberazioni prese nei confronti del socio si estendono automaticamente agli
eventuali beneficiari indicati dal socio nell’atto di convenzione, quali componenti del suo
nucleo familiare.
In caso di morte del socio viene mantenuta l’assistenza dei familiari o di coloro i quali,
avendone diritto, erano inclusi nell’atto di convenzione, a carico dei quali resta l’obbligo di
pagamento dei relativi contributi. In tale ipotesi, su richiesta degli aventi diritto, la posizione
di socio viene trasferita in capo al più anziano di questi, salvo diversa designazione degli
stessi.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso dei familiari, da esercitare con
comunicazione a mezzo lettera raccomandata e con effetto dal 60° giorno successivo al
ricevimento da parte della “mutua”.
Art. 9 – Recesso del socio
Il socio può recedere dalla “mutua” nei casi e con le modalità previste dalle norme del
Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili.
Egli deve farne richiesta scritta, indirizzando la richiesta con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo della “mutua”.
Spetta al Consiglio Direttivo accettare il recesso.

In caso di recesso, nessun importo verrà liquidato al socio che non avrà diritto al rimborso
dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali e non potrà vantare alcun diritto
sul patrimonio della “mutua”.
Se il socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal presente statuto,
la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno senza limiti di età.
Con le modalità indicate ai precedenti commi, il socio può comunicare di rinunziare anche
a una sola delle prestazioni e/o assistenze erogate dalla “mutua” previste dal regolamento,
senza perdere la qualifica di socio.
Art. 10 – Patrimonio della “mutua”
Il patrimonio della “mutua” è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal
rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria e da consistenze di cassa e/o
denaro quali risultino dal bilancio approvato dall’Assemblea dei Delegati riuniti nelle forme
previste.
Il patrimonio della “mutua” viene incrementato:
a) dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall’Assemblea dei
soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo statuto;
b) dalle quote associative e dalle quote dei sussidi nelle misure che verranno stabilite
dal Consiglio Direttivo;
d) dagli eventuali contributi, da stabilirsi dal Consiglio Direttivo, a carico dei soci, da
approvarsi dall’Assemblea dei Delegati;
e) da eventuali eredità, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla “mutua”
da enti e privati.
Le disponibilità finanziarie della “mutua” sono amministrate dal Consiglio Direttivo, che può
investirle:
• in titoli emessi o garantiti dallo Stato;
• in depositi fruttiferi presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o
finanziari di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o cassa di risparmio;
• in immobili urbani e rustici;
• in tutti gli altri modi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.
I soci non potranno ripartire tra di loro il patrimonio della “mutua”, fatto salvo quanto
stabilito per il rimborso del fondo soci dal presente statuto.
I lasciti e le donazioni che la “mutua” ha conseguito o conseguisse per un fine
determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da
essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio
L’Esercizio sociale si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.
Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il bilancio sarà presentato
all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, corredato con la relazione del Consiglio
Direttivo e del Collegio Sindacale.
L’avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sarà impiegato esclusivamente per la
realizzazione delle attività indicate all’articolo 3 del presente statuto.

Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull’andamento della gestione sociale
redatta dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all’approvazione della Assemblea
dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell’anno cui si riferisce o, in
caso di particolare necessità, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dal
Consiglio Direttivo al Collegio dei sindaci almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la
discussione in Assemblea.
Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori
e dei sindaci, nella Sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’Assemblea e finché è
approvato. I soci possono prenderne visione.
Il bilancio preventivo verrà redatto dal Consiglio Direttivo e corredato da una relazione sul
prevedibile andamento della gestione sociale.
PARTE SECONDA – Organizzazione e Funzionamento

Art. 12 – Organi della “mutua”
Sono organi della “mutua”:
• L’Assemblea dei Soci;
• Il Consiglio Direttivo;
• Il Collegio dei Sindaci;
• Il Presidente della “mutua”;
• Il Collegio dei Probiviri.
Gli organi della “mutua” sono convocati con le modalità e i mezzi stabiliti nelle rispettive
norme del presente statuto, oltre che a mezzo di posta elettronica.
Art. 13 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei soci può essere articolata nella diramazione nazionale, o generale, di cui
al successivo punto A) ed in quelle locali, o separate di cui al punto B), laddove istituite dal
Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto disposto anche dal Regolamento Applicativo.
L’Assemblea dei Soci è in ogni caso un organo unitario e con la stessa espressione si
intende riferirsi tanto all’assemblea nazionale quanto alle assemblee locali che
costituiscono una modalità di esercizio del diritto di voto nella eventualità della loro
istituzione. Le successive regole generali si applicano tanto all’assemblea nazionale che,
nell’eventualità di istituzione delle diramazioni locali, viene anche detta assemblea dei
delegati, quanto alle assemblee locali secondo quanto appresso indicato.
1) Regole generali
I soci ordinari possono partecipare all’Assemblea personalmente ovvero, qualora siano
istituite le sezioni locali di cui alla successiva lett. B), attraverso propri delegati nominati
dalle assemblee delle singole sezioni dei soci.
Le modalità di nomina di tali delegati viene determinata mediante il Regolamento
Applicativo.

All’Assemblea nazionale possono partecipare direttamente o per il tramite dei propri
delegati nominati dalle sezioni locali, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto e
dal Regolamento applicativo, tutti i soci ordinari, aventi diritto di voto, purché siano iscritti
da almeno sei mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento delle quote
associative e di ogni altro contributo eventualmente dovuto.
Ogni socio o il delegato, nell’ipotesi di istituzione delle sezioni locali, ha diritto ad un solo
voto.
Il socio, nell’ipotesi in cui non siano istituite le sezioni locali, avente diritto di voto che non
possa intervenire personalmente all’assemblea nazionale potrà farsi rappresentare da un
altro socio che, munito di delega scritta, non sia amministratore, sindaco o dipendente
della “mutua”. Ogni socio può ricevere al massimo una delega. Nell’ipotesi di istituzione di
assemblee locali tale regola vale per la stessa assemblea locale mentre il delegato eletto
deve partecipare personalmente all’assemblea nazionale e non può farsi in alcun modo
rappresentare o sostituire.
2) Convocazione
La convocazione delle Assemblee dei Soci ad opera del Consiglio Direttivo deve essere
comunicata ai soci almeno 30 giorni prima della data in cui saranno tenute, mediante
affissione su apposita bacheca sul sito ufficiale e/o tramite qualunque altro mezzo
telematico o cartaceo. Per motivi logistici ed organizzativi, Il Socio che intenda partecipare
deve confermare la propria partecipazione all’assemblea almeno 15 giorni prima della
data prevista. A tale riguardo, al momento della domanda per l’ammissione, i soci

presteranno il loro consenso a ricevere la convocazione delle assemblee anche tramite e-
mail ordinaria che, una volta spedita all’indirizzo indicato dal socio, costituisce prova

dell’avvenuto ricevimento.
Contestualmente, la convocazione delle sopraindicate assemblee dovrà essere affissa
presso la sede legale della “mutua” nel medesimo sopraindicato termine.
In caso di motivata urgenza, il Presidente della “mutua” può stabilire che il termine di
convocazione sia ridotto a tre giorni.
La convocazione delle assemblee deve contenere:
a) la data in cui si terrà, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della
eventuale seconda convocazione;
b) il luogo in cui si svolgerà, espressa in città, via e numero civico;
c) l’ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.
L’assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un Vice
presidente, i quali nominano un segretario che ha il compito di redigere il verbale. In caso
di impedimento del Presidente o dei Vice Presidente, l’Assemblea deve essere
prontamente riconvocata nei 15 giorni successivi. In caso di prolungato impedimento del
Presidente e dei Vice Presidente anche per la nuova adunanza, l’Assemblea dei Soci
nomina uno tra i soci presenti con la funzione di presiedere l’assemblea.
3) Assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei
mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente della “mutua” lo ritenga utile ed opportuno.
Nell’assemblea straordinaria il verbale verrà redatto dal Notaio.
L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà convocata dal Consiglio Direttivo in
qualsiasi città scelta dallo stesso Consiglio Direttivo, purché sia tenuta nel territorio
italiano.
4) Quorum costitutivo e deliberativo
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza
personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la
presenza, personale o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.
Quando in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, l’Assemblea, tanto
ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta
con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, potrà deliberare
validamente su tutti gli argomenti scritti all’ordine del giorno, qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Le deliberazioni saranno prese:
 con la maggioranza dei soci presenti nell’Assemblea ordinaria validamente
costituta;
 con maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti nell’Assemblea straordinaria, salvo
che per lo scioglimento della “mutua”, per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole
dei quattro quinti (4/5) dei presenti all’Assemblea stessa.
Le votazioni sono sempre palesi.
5) Compiti e funzioni
Spetta all’Assemblea ordinaria:
a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio
Direttivo e quella dei sindaci;
b) di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei sindaci;
c) di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;
d) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei
soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell’Assemblea e ritenute rilevanti
dal Consiglio.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
a) di modificare lo Statuto;
b) procedere alla scissione o fusione con altri enti della stessa natura;
c) di procedere allo scioglimento della “mutua”, nominando uno o più liquidatori ai sensi
dell’art. 19 del presente statuto.

A) Assemblea dei Delegati (o assemblea nazionale dei delegati)
Nell’ipotesi di istituzione delle sezioni locali, l’assemblea nazionale viene anche detta
assemblea dei delegati. Alla stessa partecipano i delegati eletti da ciascuna sezione locale
dell’assemblea nel numero stabilito dal Regolamento applicativo. I delegati devono essere
soci ordinari e possedere i requisiti, di cui sopra, per partecipare all’assemblea dei
delegati.
I quorum costitutivi e deliberativi di cui sopra si applicano nelle stesse misure anche
all’assemblea dei delegati.
L’assemblea dei delegati è convocata contestualmente alle singole assemblee locali e si
terrà non oltre trenta giorni dalla data fissata per queste ultime.
In tal caso, la convocazione delle assemblee deve contenere:
a) la data in cui si terranno le assemblee locali e l’assemblea dei delegati, espressa in
anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione delle
assemblee locali e di quella dei delegati;
b) il luogo in cui si svolgeranno le singole assemblee locali e quella dei delegati, espressa
in città, via e numero civico;
c) l’ordine del giorno esatto da discutere e deliberare dall’assemblea dei delegati e di
quelle locali.
B) Assemblea dei soci nelle sezioni locali
1) Sezioni locali dei soci
Secondo quanto stabilito nel presente statuto e nel Regolamento applicativo, in ogni
Regione o Macro Area (intesa nei termini di cui al successivo art. 19) è istituita dal
Consiglio Direttivo, una sezione locale di soci che sarà chiamata ad eleggere i propri
delegati che parteciperanno all’assemblea dei delegati.
All’interno di ciascuna sezione locale si svolge un’Assemblea alla quale possono
partecipare tutti i soci iscritti nell’elenco della Regione o della Macro Area, aventi i requisiti
previsti nelle regole generali dell’assemblea.
Ogni Assemblea della sezione locale è presieduta dal un Presidente nominato dal
Consiglio Direttivo all’atto della istituzione della sezione locale che dura in carica 5 anni. Il
Consiglio nomina anche un Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in
assemblea in caso di suo impedimento. L’Assemblea nomina al proprio interno anche un
segretario,scelto tra i presenti, con il compito di redigere i verbali.
2) Assemblee delle sezioni locali
Nel rispetto del Regolamento Applicativo ed ai fini di cui al presente statuto, i soci ordinari
sono organizzati in sezioni locali secondo la divisione territoriale stabilita dal Consiglio
Direttivo.
Le Assemblee dei soci a livello nazionale devono essere precedute da Assemblee delle
sezioni locali che eleggeranno al loro interno i soggetti delegati che presenzieranno alle
Assemblee nazionali.
Il Presidente di ogni singola sezione sottopone all’assemblea stessa l’elenco dei soci da
scegliere e votare come propri delegati che presenzieranno all’Assemblea dei soci

nazionale. Ogni Assemblea della sezione locale potrà nominare tra i propri componenti il
numero di delegati previsto dal Regolamento applicativo.
Ciascun socio, almeno 5 giorni prima dell’adunanza locale può proporre al Presidente la
propria candidatura quale delegato. In tal caso il Presidente, valutatane l’eleggibilità, potrà
inserire il nominativo nell’elenco da sottoporre all’assemblea locale dallo stesso
presieduta.
L’Assemblea delle sezioni locali dei soci possono essere, altresì, convocate dal relativo
Presidente per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere
pareri o fare proposte al Consiglio direttivo relativamente all’attività mutualistica svolta o da
svolgere a favore della medesima sezione locale. In tal caso, la data e l’ordine del giorno
dell’Assemblea sono fissati dal Presidente della singola sezione previo parere favorevole
del Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di Consiglieri con un minimo di 5
membri ed un massimo di 11 componenti.
Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito ovvero dietro compenso che sarà
stabilito dallo stesso consiglio direttivo alla prima riunione utile. Gli stessi consiglieri
possono deliberare un accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato insieme al
compenso ordinario.
I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni o il periodo inferiore stabilito
dall’Assemblea all’atto della nomina e sono rieleggibili.
I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei Soci.
Se viene meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci
provvede alla sua sostituzione convocando apposita Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente, tutte le
volte che lo riterrà utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno
tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o altro mezzo telematico, da
spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza, ed in caso di urgenza, anche con
altro mezzo idoneo in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno tre
giorni prima della seduta.
Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con l’ausilio dei mezzi di
audio/videoconferenza, purché ai consiglieri collegati con tali mezzi sia assicurata la
possibilità di intervenire e di votare.
La seduta del Consiglio Direttivo è valida quando siano presenti, in tutto, almeno la
maggioranza dei consiglieri in carica, computati sommando quelli presenti nel luogo
fissato per la riunione e quelli collegati in audio/videoconferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della “mutua” ed è il
rappresentante legale della “mutua” sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravveda la necessità, istituisce al proprio interno un
organo con funzioni di consulenza e segreteria, i cui componenti sono nominati tra i
consiglieri del Consiglio Direttivo, a maggioranza degli aventi diritto al voto.
Art. 15 – Compiti e funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione della “mutua” e per
gli affari di amministrazione ordinaria e straordinaria.
Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:
a) eleggere il Presidente fra i suoi membri. Risulta eletto Presidente il Consigliere che
raggiunge un numero di voti pari alla metà più uno dei componenti del Consiglio;
b) nominare, ove necessario, un consigliere delegato, comunque denominato, per
specifichi incarichi, attribuendo apposite deleghe;
c) predisporre i regolamenti applicativi dello statuto da sottoporre all’approvazione o
ratifica dell’Assemblea dei Soci;
d) promuovere e stipulare convenzioni, contratti, accordi, patti o intese con persone
giuridiche, società, associazioni, fondazioni, casse, mutue e altri enti pubblici e privati,
che prevedano per i propri clienti, dipendenti o associati, la facoltà di aderire alla
“mutua” quali soci ordinari e di beneficiare delle prestazioni mutualistiche ovvero
stipulare patti, intese, accordi e convenzioni con terzi soggetti, opportuni o necessari
per il perseguimento delle finalità sociali;
e) definire l’organigramma societario, nominare i dirigenti della “mutua” scelti anche tra
soggetti terzi non dipendenti della “mutua”, deliberare in merito ad assunzioni,
inquadramento e licenziamento del personale, nonché deliberare in merito a incarichi,
mandati, compensi, rimborsi spese e indennità a favore di soggetti anche terzi, non
dipendenti della “mutua” e/o lavoratori autonomi;
f) designare il segretario con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio
Direttivo;
g) determinare, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, il compenso dovuto a
chi, tra i suoi componenti, sia chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi a
favore della società;
h) determinare e deliberare in merito all’istituzione e/o soppressione delle sezioni dei
soci, nonché ad ogni altra questione relativa alle Macro Aree ed alla divisione
territoriale dei soci ai sensi del presente statuto;
i) predisporre annualmente il bilancio (consuntivo e preventivo) da far approvare
all’Assemblea dei Soci;
j) proporre le modifiche dello statuto della “mutua” da sottoporre all’Assemblea dei Soci
per l’approvazione;
k) nominare commissioni temporanee e permanenti, scegliendo i componenti anche tra
esperti esterni alla “mutua”;
l) disporre l’attuazione delle linee programmatiche dell’attività istituzionale e della
gestione economica e finanziaria, deliberate dall’Assemblea dei Soci;
m) deliberare sulle domande di iscrizione e di recesso dei soci, accertare la sussistenza
delle condizioni che determinano l’esclusione dei soci, nonché decidere sui ricorsi
degli iscritti in materia di esclusione dei soci, di contribuzione e di prestazioni, ai sensi

del presente statuto; le delibere sulle domande di iscrizione possono essere delegate
ad un Consigliere, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio alla prima
occasione utile.
n) deliberare in merito a ogni adempimento di legge, ivi comprese le iscrizioni della
“mutua” a pubblici registri o ad anagrafi locali o nazionali;
o) deliberare annualmente sulla misura delle quote associative e dei contributi dei diversi
Piani Sanitari anche in relazione all’andamento della gestione e alla prevedibile
frequenza alle prestazioni da parte degli iscritti;
p) deliberare in materia di investimento delle disponibilità eccedenti i bisogni di cassa;
q) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facoltà attribuita
al Presidente del Consiglio Direttivo;
r) deliberare l’apertura di uffici, sedi secondarie e sezioni sull’intero territorio nazionale;
s) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed
annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei
corrispettivi crediti, procedere all’apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le
garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi
componenti, purché la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti
(4/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4/5) dei
presenti;
t) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere in essi compresi gli acquisti immobiliari
per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla
precedente lettera, nonché l’acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi
quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attività e
alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere
qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei
suoi componenti;
u) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili;
v) assumere e concedere mutui con o senza garanzia, acconsentire ad iscrizioni,
cancellazioni, surroghe di ipoteche e rinunziare ad ipoteche;
w) fare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti;
x) deliberare su qualsiasi azione giudiziaria;
y) stipulare compromessi e sottoscrivere transazioni;
z) assumere tutte le obbligazioni inerenti le attività e le gestioni sociali, aprire ed
estinguere conti correnti e compiere ogni operazione bancaria o presso istituti di
credito, delegando il Presidente od altro dei suoi componenti.
In generale, il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri che non siano espressamente
riservati all’Assemblea dei Soci dal presente statuto o dalla legge.
Il Consiglio Direttivo dovrà tenere una contabilità cronologica e sistematica secondo la
normativa vigente, inoltre dovrà tenere il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e il
libro dei soci, delegando eventualmente tutte o alcune tra le proprie attribuzioni ad uno o
più consiglieri, anche disgiuntamente.

Art. 16 – Organo di controllo
L’organo di controllo si compone di un numero di sindaci effettivi compresi tra uno e tre, e
ove necessario da uno a due supplenti nominati dall’Assemblea dei Soci, che ne stabilirà il
numero.
Il Collegio elegge, qualora possibile, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito.
L’organo di controllo controlla l’amministrazione della “mutua”, vigila sull’osservanza delle
leggi, del presente statuto e dell’Atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio, con le risultanze dei libri e delle
scritture tenute, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza
diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
L’organo di controllo, ai sensi del presente statuto, può chiedere la convocazione
dell’Assemblea dei soci.
L’organo di controllo deve, altresì, accertare ogni 90 (novanta) giorni la consistenza di
cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o
custodia.
Può, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo,
devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni
ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell’apposito libro. Inoltre,
gli stessi possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni
sociali e su determinati affari.
Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni del Collegio Sindacale deve farsi constatare da
apposito verbale.
Compete all’organo di controllo, infine, tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.
Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente della “mutua” è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.
In caso di cessazione della carica del Presidente, il Consigliere vicario convoca entro
trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Presidente della “mutua” e del Consiglio Direttivo:
1 – ha la rappresentanza legale e processuale della “mutua”;
2 – convoca l’Assemblea dei soci;
3 – convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
4 – cura, segue e pone in essere l’attività complessiva della “mutua”, in modo che essa si
svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle linee programmatiche
stabilite dall’Assemblea dei Soci ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
5 – adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che
devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente
successiva;
6 – adempie ad ogni altro incarico delegatogli dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio
Direttivo.

Art. 18 – Il Collegio dei Probiviri
La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la “mutua” e i singoli soci è
demandata al Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, nominato
dall’Assemblea dei soci e composto di 3 membri che durano in carica 5 anni.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di
esprimere,anche senza formalità di procedure ed irritualmente, un preventivo parere, non
vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la “mutua” ed il socio in
merito all’interpretazione, all’attuazione e alla violazione dello Statuto e/o dei regolamenti
e/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro
diecimila e in materia di esclusione del socio,stabilendo anche in ordine alle eventuali
spese.
Il ricorso al Collegio dei probiviri è obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di
procedibilità per l’eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di
giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all’articolo 24 del presente
statuto.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall’insorgere della controversia
rappresentata dalla prima lettera della “mutua” con cui si nega un sussidio o si contesta
una tesi del socio. Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e può essere rieletto per solo un altro
mandato.
Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi
componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto
del Presidente.
Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.
Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo può attribuire al collegio dei probiviri
ulteriori specifici compiti consultivi e/o di orientamento delle attività di promozione sociale.
Art. 19 – Scioglimento della “mutua”
Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della “mutua” potrà avvenire per
deliberazione dell’Assemblea dei Soci a norma del presente statuto, quando sia accertata
l’impossibilità di conseguire gli scopi statutari ovvero a seguito di perdita della natura di
società di mutuo soccorso.
L’assemblea dei Soci, che delibera lo scioglimento e la nomina di uno o più liquidatori
anche non soci, fissandone i poteri e i compensi, provvede alla devoluzione dei patrimonio
residuo della società – dopo aver rimborsato ai soci contribuenti il “contributo fondo soci” di
cui al presente statuto – a favore di altre società di mutuo soccorso, ovvero di uno dei fondi
mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, in conformità a quanto
disposto dalla normativa vigente.
L’Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della società, validamente
convocata e con le maggioranze di cui al precedente articolo 13, delibererà col voto

favorevole dei quattro quinti (4/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all’Assemblea
stessa.
Art. 20- Divieto di distribuzione degli utili
In conformità alla normativa vigente, la “mutua” non può utilizzare e/o destinare il
patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge.
Art. 21- Clausola compromissoria
Fermo quanto previsto al precedente art. 20 con riferimento alle funzioni e competenze del
Collegio dei Probiviri, qualsiasi controversia che insorga tra i soci e la società, o che sia
proposta da e nei confronti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori o dei singoli
membri sarà decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell’A.I.A. da un collegio arbitrale
nominato dalla Corte di arbitrato dell’A.I.A. in conformità al predetto Regolamento.
L’arbitrato avrà sede in ROMA. La decisione sarà adottata secondo diritto.
Art. 22 – Regolamenti applicativi
Le norme operative ed attuative del presente statuto saranno disciplinate da uno o più
Regolamenti Applicativi, i quali saranno redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati o
ratificati alla prima occasione utile dall’Assemblea dei Soci.
Art. 23 – Clausola finale
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della “mutua”, si fa
riferimento alla normativa che regola le società di mutuo soccorso, legge 15 aprile 1886
n.3818 e successive modificazioni, nonché alle leggi generali ed a quelle speciali delle
mutue volontarie, nonché in via analogica alle disposizioni del Codice Civile in materia di
società, in quanto applicabili.