Regolamento Applicativo dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso Mutua Mia
(Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 30 marzo 2016)

Art.1 – Ammissione dei soci
Possono richiedere l’ammissione alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA (d’ora
innanzi indicata come MUTUA MIA), in qualità di Soci (d’ora innanzi indicati anche come
Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano domanda. Tutte le
richieste verranno poi valutate dal Consiglio Direttivo (d’ora innanzi anche CD) della
Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento
Applicativo.
Art. 2 – Modalità di Ammissione
Per l’ammissione alla MUTUA MIA, l’aspirante Socio dovrà:
a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo
messo a disposizione da MUTUA MIA; la domanda di adesione alla Mutua può essere
effettuata, oltre che tramite sottoscrizione di modulo cartaceo, anche tramite
compilazione di form elettronico via web o tramite adesione per via telefonica purché
registrata;
b) Provvedere al versamento della Quota Associativa annuale nonché, qualora si intenda
aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da MUTUA MIA, provvedere al
versamento del Contributo Associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo e per gli importi indicati nel presente Regolamento;
c) Nel caso in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una
apposita domanda di ammissione da parte dell’aspirante socio, quest’ultimo potrà
presentare richiesta libera di ammissione, in forma scritta, indirizzata alla sede legale
della Mutua.
Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei soci
Il Consiglio Direttivo, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad
iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all’interno del Libro dei Soci, in base alle
corrispondente tipologia indicata al successivo Art 8, dandone conferma scritta
all’interessato. Se il CD non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di
ammissione, comunicherà all’aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del
Consiglio Direttivo la mancata accettazione, a mezzo e-mail, fax o lettera
raccomandata. L’Iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 della delibera di accettazione
della domanda di ammissione.

Art.4 – Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo
Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello
Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente
assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a
conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed
eventualmente dallo stesso sottoscritti. All’atto della domanda di ammissione, l’aspirante
Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale,
nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in
fase di domanda di ammissione. La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la
documentazione sociale in favore dell’Associato tramite il sito internet della Mutua; si
impegna inoltre ad inviare all’Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e
comunicazioni inerenti modifiche dell’organizzazione sociale, messa a disposizione di
nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la
Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo e-mail o all’indirizzo di
residenza/domicilio, indicati dall’Associato nell’apposita Domanda di Adesione (v. Art. 11
e seguenti). Sarà pertanto cura dell’Associato comunicare tempestivamente a MUTUA
MIA eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.
Art. 5 – Contributi associativi straordinari
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l’erogazione di sussidi straordinari ai Soci colpiti da
eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all’autorità decisionale del
CD, il quale valutatati gli eventi, potrà deliberare dei sussidi straordinari a suo
insindacabile giudizio.
Art. 6 – Fondi Speciali
Ai fini puramente solidaristici il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà
deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare
somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in
campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale
chenel resto del Mondo.
Art. 7 – Fondi Integrativi
Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252
s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., la Mutua Soccorso ha facoltà di
promuovere la costituzione e/o gestione di Fondi Sanitari Integrativi. La formazione delle
delibere, dei regolamenti, delle norme applicative e degli adempimenti necessari è
demandata al Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Categorie di Soci
I Soci di MUTUA MIA si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono
diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della MUTUA MIA all’art. 5 “Categorie di
Soci “:
– Soci Ordinari (persone fisiche)

– Soci Partecipanti
– Soci Partecipanti fruitori
– Soci Promotori mutualistici
– Soci Finanziatori
– Soci Onorari
ART. 9 – Categorie di Soci che prevedono un accordo aggiuntivo
L’acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci sotto riportate, è
subordinata alla formalizzazione di appositi contratti e/o Convenzioni deliberati dal
CD della MUTUA MIA, finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci
medesimi:
– Socio Promotore
– Socio Partecipante
Art. 10 – Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a
tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo
Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 9, tutte le categorie dei Soci di cui
all’Art. 9 del presente Regolamento, come indicate nello Statuto della MUTUA MIA , sono
disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative
quote e contributi associativi da versare, ove previsti. I contributi aggiuntivi previsti per
l’accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio
Direttivo di MUTUA MIA, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa
richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.
Art. 11 – Ammissione e Quote dei soci Ordinari
Possono richiedere l’ammissione alla MUTUA MIA, quali Soci Ordinari, tutte le persone
fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente
nell’Unione Europea, che ne facciano richiesta:
– compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione fornita
da MUTUA MIA;
– pagando la Quota Associativa annuale quantificata dalla MUTUA MIA in € 20 (euro
venti/00), da versarsi in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione della
domanda di ammissione a Socio.
Nella Domanda di Ammissione l’Associando potrà inoltre:
– indicare l’eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo contestualmente al
versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dal Consiglio
Direttivo); ove espressamente previsto, il contributo aggiuntivo potrà essere
corrisposto a MUTUA MIA in rate, previa autorizzazione rilasciata
dall’Associando al pagamento delle rate mediante rid bancario o carta di credito;
– indicare gli eventuali famigliari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno
iscritti ad MUTUA MIA in qualità di Soci Partecipanti fruitori. Qualora
l’Associando intenda aderire ad uno dei Sussidi Sanitari, dovrà provvedere

anche al pagamento del Contributo Associativo di Base annuale quantificato
dalla MUTUA MIA in €15, da versarsi in un’unica soluzione al momento della
sottoscrizione della domanda di ammissione; in virtù della adesione alla Mutua e
al pagamento del contributo associativo di base, il Socio Ordinario avrà diritto a
quanto riportato nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato “Contributo
Associativo di base”.
La Quota Associativa di € 20 dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente, ad
ogni successiva scadenza annuale.
Qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da MUTUA MIA,
l’Associato dovrà provvedere annualmente anche al versamento del Contributo
Associativo di Base di € 15 ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario, ad
ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale, del Contributo
Associativo di Base e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione
degli Associati, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio
Direttivo, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi
interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra,
sarà cura di MUTUA MIA informarne l’Associato – mediante comunicazione da
effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4 – almeno 90 giorni prima della
scadenza del sussidio.
L’ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposita delibera
del CD. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:
– prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
– prive di sottoscrizione dell’Associando;
– prive dei dati identificativi dell’Associando.

Art.12 – Ammissione e quote dei Soci Partecipanti
Possono richiedere l’ammissione alla MUTUA MIA quali Soci Partecipanti:

– le persone giuridiche, le associazioni o enti che ne facciano richiesta. La Mutua accette-
rà i Soci Partecipanti attraverso la sottoscrizione di appositi accordi. Tali accordi possono

anche determinare l’entità delle quote associative secondo il disposto dell’Art. 5 dello Sta-
tuto.

Art.13 – Ammissione e quote Soci Promotori Mutualistici
Possono richiedere l’ammissione alla MUTUA MIA quali Soci Promotori:
– le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti che ne facciano richiesta. La
Mutua accetterà i Soci Promotori attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.
Dovranno necessariamente e preventivamente essere iscritti a MUTUA MIA in qualità di
Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate di svolgere l’attività di promozione
mutualistica.

Art. 14– Prestazioni aggiuntive previste nei Sussidi Sanitari e relativi
contributi aggiuntivi
L’erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni di base garantite da
MUTUA MIA in ragione del versamento del Contributo Associativo di Base, è subordinata
alla sottoscrizione di un Sussidio Sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati da
MUTUA MIA, nonché al versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali
prestazioni aggiuntive sono individuate negli appositi Sussidi Sanitari i quali costituiscono
parte integrante del presente Regolamento. Il/i Sussidio/i Sanitario aggiuntivo/i prescelto/i
dal Socio e
l’indicazione dei contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i dalla MUTUA MIA o da
incaricato della MUTUA MIA all’atto della richiesta di ammissione a Socio. Tutti i contributi
aggiuntivi sono definiti e deliberati dal CD della MUTUA MIA e possono essere soggetti a
revisione annuale in base agli andamenti tecnici della MUTUA MIA e a suo insindacabile
giudizio.
Art. 15 – Convenzioni
Il Consiglio Direttivo di MUTUA MIA puo’ stipulare Convenzioni per l’associazione
collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti
o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi
Sanitari e ogni altra previsione inerente l’adesione – inclusa l’entità delle quote – e
l’erogazione delle prestazioni.
Art. 16 – Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci
Tutte le domande di ammissione che perverranno alla MUTUA MIA, saranno valutate
dal CD e l’iscrizione – in caso di accoglimento della domanda – decorrerà dalle ore
24:00 del giorno dell’avvenuta delibera. La MUTUA MIA valuterà solo ed
esclusivamente quelle domande di adesione pervenute alla MUTUA MIA e che siano
complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento
delle quote associative e dei contributi (ove previsti). I contributi associativi e la quota
associativa hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CD che ha
ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti
Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CD). L’adesione del Socio alla
Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di
disdetta da parte del Socio fatta pervenire a MUTUA MIA in forma scritta mediante
raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza. Eventuali eccezioni
alla sopra riportata disciplina della data di decorrenza dell’iscrizione e/o del tacito
rinnovo potranno essere disciplinati dalla MUTUA MIA nelle Convenzioni o con
apposite delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 17– Limite di età
Tutti i Soci della MUTUA MIA (persone fisiche) in regola con il pagamento della Quota
Associativa e il Contributo Associativo di base, potranno usufruire dei servizi e presta-

zioni riportati nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato “Contributo Associativo di
Base” e di cui sopra, senza alcun limite di età. Per le prestazioni e i servizi previsti da
ogni altro Sussidio Sanitario aggiuntivo della MUTUA MIA varranno invece – solo se
previsti – i limiti di età indicati nel Regolamento dello specifico sussidi.
Art. 18 – Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi
mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari aggiuntivi
I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore
24.00 del primo giorno del mese successivo della relativa delibera del CD.
Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole
conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario
aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell’Associato sia sul
sito internet della Mutua sia nella sede stessa della Società di Mutuo Soccorso.
L’adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno,
ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio effettuata nei tempi e modi
indicati nel Regolamento dello specifico sussidio. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo
verranno regolamentati dalla MUTUA MIA nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle
Convenzioni o con apposite deliberazioni della MUTUA MIA.
Art. 19 – Pagamento dei contributi associativi
Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità
sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi
Sanitari aggiuntivi:
– pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Società
di Mutuo Soccorso MUTUA MIA;
– accredito sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso;
– mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore
dipendente di un’azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico
accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
– altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento
per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.
In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad
avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti
al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al
fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. In tutti i casi sarà sempre
data adeguata evidenza delle modalità di pagamento sia nei moduli di richiesta di
ammissione che nelle eventuali convenzioni.
Art. 20– Revoca
Il sottoscrittore della domanda di adesione alla MUTUA MIA può esercitare il diritto di
revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione

medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA
MIA.
Art. 21– Recesso dalla qualifica di Socio
Il Socio ha diritto di recesso dalla MUTUA MIA in qualsiasi momento, inviando
raccomandata alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA almeno 60 gg. prima della
scadenza annuale della qualifica di Socio, da formalizzarsi – pena la sua inefficacia e/o
invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede
legale della MUTUA MIA. Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi (in
caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di
contributi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna
quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.
Art. 22 – Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi
Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo
prescelto, da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società di
Mutuo Soccorso MUTUA MIA- almeno 60 gg. prima della scadenza annuale prevista per
il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo. Qualora il Socio non abbia versato per intero i
contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a
saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha
diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma
precedentemente versata.
Art. 23 – Patologie preesistenti l’adesione
Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e
specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia
conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda
di ammissione, sia se inerenti direttamente il Socio, sia se inerenti gli Aventi Diritto /
Beneficiari delle prestazioni.
Art. 24– Morte del Socio avente diritto
In caso di morte del Socio avente diritto , la Mutua, che persegue finalità di interesse
generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi
nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi.
Alternativamente i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio
ordinario in vita oppure secondo le disposizioni del Codice civile in materia di
successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta. Gli eredi legittimi e/o i
beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura
autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro riscuotere l’intera
somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti
di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 25– Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità – Decadenza dalla
qualifica di Socio
Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:
a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi – nessuno escluso – per eventi
verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi – nessuno escluso – maturati per eventi
verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non
ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell’importo
dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli
interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità. Se il
Socio sana interamente – per capitale e per interessi di mora maturati – la predetta
morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:
• le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
• le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).
In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade ipso jure da tale
qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l’esclusione dalla qualifica di Socio
e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto
per qualunque sussidio. In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo
giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o
comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati
dal Socio in vita.
Art. 26– Conservazione delle ricevute
La Mutua MUTUA MIA entro il 31 Marzo di ogni anno renderà disponibile per il Socio la
ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e
quote associative versati nell’anno precedente. Tutte le ricevute dei versamenti dei
contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti
effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.
Art. 27– Obbligo di notifica dati
Al fine di consentire l’accesso alle prestazioni sanitari previste nei Sussidi Sanitari
anche in favore degli aventi diritto, il Socio deve necessariamente comunicare, all’atto
della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. La
Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello
stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria
per l’attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.
Art. 28– Documentazione richiesta per l’erogazione di prestazioni sanitarie
(richieste di rimborso in forma diretta e/o indiretta e di indennizzo)
La Mutuo Soccorso stabilisce – nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento
applicativo e dei Regolamenti dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi – la documentazione
necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle

prestazioni. Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua
può richiedergli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione,
che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle
prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria.
Tale documentazione può essere richiesta anche d’iniziativa dalla Mutuo Soccorso agli
enti competenti al relativo rilascio.
La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare
l’impossibilità di procedere all’erogazione del rimborso richiesto e la decadenza dal diritto
al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla
presentazione della domanda di rimborso.
Il rimborso delle spese conseguenti ad eventi che dipendono da responsabilità di terzi

(quale ad esempio le spese di cura e riabilitazione dovute ad incidente stradale) è subor-
dinato alla comunicazione alla Mutua di tutti i dati identificativi del terzo responsabile non-
ché delle circostanze dell’evento ed all’assunzione dell’obbligo da parte del Socio di rim-
borsare alla Mutua – entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse – le somme già pagate

dalla Mutua stessa ed eventualmente riconosciute al Socio dal responsabile del danno o
dal suo assicuratore.
Art. 29 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell’informativa
fornita dalla Mutuo Soccorso ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30
giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento
e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa
informativa.
Art. 30– Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate
presso strutture e/o da professionisti convenzionati
La MUTUA MIA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi
titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a
seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da
professionisti convenzionati con la Mutuo Soccorso o con la società incaricata di
erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in
forma diretta che indiretta.
Art. 31– Modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo
Il CD nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al presente
Regolamento applicativo ed a qualunque altro Regolamento, con l’obbligo di
comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.
Art. 32 – Adesione a più classi di prestazioni
Al Socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che
possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene
riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il
Socio medesimo. Tale principio vale anche all’interno dello stesso sussidio che

preveda il rimborso e/o l’indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il
principio del riconoscimento del rimborso e/o dell’indennizzo per la garanzia
economicamente più favorevole per il Socio.
Art. 33– Operatività della Mutualità
Le prestazioni fornite dalla Mutua sono operanti nei termini previsti dal Regolamento
del sussidio scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza dei sussidi,
l’oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali, i rimborsi, le quote di spesa a
carico dell’Associato, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei
rimborsi relativi a malattie preesistenti all’iscrizione, sono disciplinati dal Regolamento
del sussidio effettivamente scelto dal Socio.
ART. 34 – Detrazioni fiscali
Il contributo associativo che il socio ha versato a Mutua Mia è detraibile dall’imposta lorda
nella misura del 19% di un importo non superiore ad € 1.300. La detrazione è prevista
dalla Legge e da questa può essere di anno in anno modificata in aumento o in riduzione;
il beneficio è consentito a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito
tramite assegno o bonifico bancario intestati alla MUTUA MIA.
ART. 35 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Socio è tenuto hanno efficacia dal momento in cui
pervengono alla direzione della Mutua e solo se fatte a mezzo Posta Elettronica Certificata
oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 36 – Controversie
In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del danno, le Parti possono
conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni del
sussidio, ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo
o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine del Medici avente giurisdizione nel luogo
dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al
luogo di residenza del Socio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il
medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo
medico.
Le decisioni dei Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispense da ogni
formalità dl legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi
impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione dl patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono
vincolanti per la Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, tale
rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

ART. 37 – Foro competente
Foro competente è quello di Roma, luogo ove ha sede la MUTUA MIA.
ART. 38 – Altre coperture sanitarie

Se il Socio, per il medesimo rischio, ha contratto separatamente più coperture presso di-
versi enti o società che forniscono assistenza sanitaria è tenuto ad avvisare per iscritto la

MUTUA pena la decadenza delle garanzie del presente sussidio. Nel caso si verifichi un
evento per il quale il Socio debba sostenere delle spese mediche, la richiesta di rimborso
andrà effettuata prima all’altro ente o società: Mutua Mia coprirà – nei termini e con i limiti
previsti dallo specifico sussidio in vigore – i soli importi rimasti a carico del Socio dopo tale
richiesta.
ART. 39 – Prova
E’ a carico del Socio che chiede l’indennizzo fornire la prova dell’esistenza degli elementi
che valgono a costituire il proprio diritto.
ART. 40 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in Italia.