{"id":988122,"date":"2025-02-24T08:21:15","date_gmt":"2025-02-24T08:21:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.mutuamia.it\/?page_id=988122"},"modified":"2025-02-24T08:27:43","modified_gmt":"2025-02-24T08:27:43","slug":"statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.mutuamia.it\/index.php\/about\/statuto\/","title":{"rendered":"Statuto"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"988122\" class=\"elementor elementor-988122\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1180cb7 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"1180cb7\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-0977ab1 elementor-widget elementor-widget-breadcrumbs\" data-id=\"0977ab1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"breadcrumbs.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<p id=\"breadcrumbs\"><span><span><a href=\"https:\/\/www.mutuamia.it\/\">Home<\/a><\/span><\/span><\/p>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5c6868c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"5c6868c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t\t\t<div class=\"vamtam-has-theme-widget-styles elementor-element elementor-element-0ad2bca elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"0ad2bca\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Art. 1 \u2013 Denominazione<br \/>E\u2019 costituita una Mutua volontaria denominata \u201cMUTUA MIA &#8211; SOCIETA\u2019 DI MUTUO<br \/>SOCCORSO\u201d che, di seguito, viene anche detta, per brevit\u00e0, semplicemente \u201cmutua\u201d.<br \/>Art. 2 \u2013 Sede e durata<br \/>La \u201cmutua\u201d ha sede legale in Roma, Via Calvi dell\u2019Umbria, 9.<br \/>Con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere istituite sedi e uffici secondari anche<br \/>al di fuori del comune ove la \u201cmutua\u201d ha sede principale; possono altres\u00ec essere istituite<br \/>Sezioni territoriali, aziendali o categoriali.<br \/>La durata della \u201cmutua\u201d \u00e8 illimitata.<br \/>Art. 3 \u2013 Oggetto<br \/>La \u201cMutua Mia \u2013 Societ\u00e0 di mutuo soccorso\u201d \u00e8 una mutua volontaria che, senza fini di<br \/>lucro, ha per scopo la solidariet\u00e0 di mutuo soccorso sulla base del principio costituzionale<br \/>di sussidiariet\u00e0, svolgendo in favore dei soci e dei loro familiari una o pi\u00f9 delle seguenti<br \/>attivit\u00e0:<br \/>a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio sanitari nei casi di infortunio, malattia ed<br \/>invalidit\u00e0 al lavoro, nonch\u00e9 in presenza di inabilit\u00e0 temporanea \u2013 anche di lunga durata &#8211; o<br \/>permanente;<br \/>b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la<br \/>cura delle malattie e degli infortuni;<br \/>c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci<br \/>deceduti;<br \/>d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in<br \/>condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell\u2019improvvisa perdita di fonti<br \/>reddituali personali familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.<br \/>Le attivit\u00e0 previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l\u2019istituzione<br \/>o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.<br \/>502 e successive modificazioni, nonch\u00e9 attraverso accordi con altri enti mutualistici, Fondi,<br \/>Casse di assistenza, compagnie di assicurazione ed altri organismi che svolgano attivit\u00e0<br \/>affini o connesse con quelle della societ\u00e0<br \/>Salvi i casi previsti da disposizioni di legge speciali, compreso quello relativo alla<br \/>istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le sopra dette attivit\u00e0 sono svolte dalla<br \/>\u201cmutua\u201d nei limiti delle proprie disponibilit\u00e0 patrimoniali e finanziarie.<br \/>Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, la \u201cmutua\u201d pu\u00f2 stipulare convenzioni<br \/>con enti pubblici e privati, pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 previdenziale e assistenziale, nonch\u00e9<br \/>attivit\u00e0 di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture<br \/>sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato,<br \/>delle regioni e delle province autonome sia a mezzo di autogestione che a mezzo di<\/p><p>convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal<br \/>Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti<br \/>istituzionali.<br \/>La \u201cmutua\u201d pu\u00f2 attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del<br \/>presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi<br \/>nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di societ\u00e0 cooperativa<br \/>europea.<br \/>Ad essa possono associarsi, tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. Possono<br \/>inoltre divenire Soci anche soggetti che siano persone giuridiche, come specificato all\u2019Art.<br \/>5 nel rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento applicativo approvato<br \/>dall\u2019Assemblea dei soci.<br \/>La \u201cmutua\u201d potr\u00e0 promuovere attivit\u00e0 di carattere educativo e culturale dirette a realizzare<br \/>finalit\u00e0 di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, anche in<br \/>collaborazione con Enti e\/o Organismi diversi.<br \/>Per il conseguimento dell\u2019oggetto sociale, la \u201cmutua\u201d pu\u00f2 compiere operazioni immobiliari<br \/>e mobiliari (con esclusione di qualsiasi attivit\u00e0 di collocamento e non nei confronti del<br \/>pubblico) e purch\u00e9 attinenti sia direttamente che indirettamente agli scopi sociali.<br \/>La \u201cmutua\u201d non pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 diverse da quelle previste nel presente articolo e non<br \/>pu\u00f2 svolgere attivit\u00e0 di impresa.<br \/>Art. 4 \u2013 Numero e procedura di ammissione dei soci<br \/>Il numero dei soci \u00e8 illimitato.<br \/>L\u2019ammissione dei soci avviene previa domanda di adesione alla Mutua che pu\u00f2 essere<br \/>effettuata sia tramite sottoscrizione di modello cartaceo sia tramite compilazione di form<br \/>elettronico via web sia tramite acquisizione di registrazione telefonica dell\u2019intenzione di<br \/>aderire.<br \/>L\u2019ammissione del socio ordinario \u00e8 condizionata al versamento della quota associativa<br \/>nonch\u00e9, fatta eccezione per i soci sostenitori, qualora l\u2019aspirante socio intenda aderire<br \/>anche a uno dei sussidi sanitari offerti, \u00e8 condizionata al versamento del contributo<br \/>associativo di base e del contributo aggiuntivo relativo al sussidio scelto.<br \/>La domanda di ammissione \u00e8 rivolta al Consiglio Direttivo, che potr\u00e0 accoglierla o<br \/>respingerla.<br \/>La comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovr\u00e0 essere<br \/>effettuata entro 60 giorni dalla data della domanda di ammissione del socio.<br \/>Le quote sono intrasferibili, salva la trasmissibilit\u00e0 di cui al successivo art. 9.<br \/>Possono essere ammessi a soci ordinari i soggetti che, aventi i requisiti di cui al presente<br \/>statuto, e che, all\u2019atto della sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le<br \/>norme statutarie e del Regolamento Applicativo, compresi gli importi e le modalit\u00e0 di<br \/>pagamento della quota di iscrizione annuale alla Mutua e dei contributi stabiliti dal<br \/>Consiglio Direttivo con riferimento ai diversi Piani Sanitari.<br \/>La perdita della qualifica di socio avviene per morte, recesso o esclusione secondo quanto<br \/>stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente statuto e determina la risoluzione di diritto dei<br \/>rapporti mutualistici in corso fra il socio e la \u201cmutua\u201d.<\/p><p>Art. 5 \u2013 Categorie di soci<br \/>Sono soci ordinari, senza distinzione, tutte le persone fisiche, che ne facciano richiesta<br \/>che abbiano i requisiti previsti dalle leggi vigenti, con i quali si realizza appieno lo scambio<br \/>mutualistico.<br \/>Possono assumere la qualifica di soci ordinari della \u201cmutua\u201d tutte le persone fisiche che ne<br \/>facciano richiesta. Non possono essere Soci Ordinari le persone giuridiche, che possono<br \/>rientrare invece in altre tipologie di Soci, come pi\u00f9 avanti specificato.<br \/>I soci ordinari, con l\u2019iscrizione alla \u201cmutua\u201d, si impegnano a versare le contribuzioni<br \/>necessarie e quelle idonee al conseguimento degli scopi sociali ed, in particolare, della<br \/>quota associativa e di ogni altro contributo annuale come determinati dal Consiglio<br \/>Direttivo.<br \/>Essi si impegnano, altres\u00ec, all\u2019osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle<br \/>deliberazioni degli organi sociali.<br \/>I soci ordinari hanno diritto a sottoscrivere tutti i sussidi e ad accedere a tutte le prestazioni<br \/>e\/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo e dallo specifico Piano<br \/>Sanitario.<br \/>Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla<br \/>\u201cmutua\u201d e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione, hanno<br \/>diritto di partecipare a tutti i programmi ed attivit\u00e0 mutualistiche realizzati dalla \u201cmutua\u201d.<br \/>I soci ordinari, sempre se in regola con il pagamento della quota di iscrizione e dei<br \/>contributi associativi e purch\u00e9 siano iscritti nel libro soci da almeno sei mesi, hanno diritto<br \/>di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.<br \/>Sono ammesse anche le seguenti categorie di soci, cui corrispondono diversi diritti e<br \/>obblighi:<br \/>1) Soci partecipanti<br \/>2) Soci partecipanti fruitori<br \/>3) Soci promotori mutualistici<br \/>4) Soci finanziatori<br \/>5) Soci onorari<br \/>1) Soci Partecipanti: sono soci partecipanti le persone giuridiche \u2013 incluse a titolo di<br \/>esempio altre societ\u00e0 di mutuo soccorso, casse di assistenza, associazioni, sindacati, enti<br \/>bilaterali &#8211; che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo della mutua e la cui domanda<br \/>venga accolta con specifica delibera. I soci partecipanti aderiscono alla mutua per s\u00e9 e per<br \/>i propri dipendenti, associati, iscritti, clienti o altre categorie di persone fisiche correlate,<br \/>determinati nella domanda o determinabili in base ai criteri indicati nella stessa. La quota<br \/>associativa relativa al socio partecipante pu\u00f2 essere determinata in base al numero dei<br \/>soci partecipanti fruitori come definiti al paragrafo successivo e ci\u00f2 con modalit\u00e0 di calcolo<br \/>puntuali o a scaglione.<br \/>Il socio partecipante \u2013 fermi i rapporti interni con i soci partecipanti fruitori \u2013 \u00e8 responsabile<br \/>verso la mutua del versamento dei contributi dovuti.<br \/>I Soci partecipanti hanno diritto di voto ma i loro legali rappresentanti non possono essere<br \/>eletti alle cariche sociali<\/p><p>2) Soci partecipanti fruitori: sono le persone fisiche beneficiarie delle prestazioni<br \/>mutualistiche concordate dai Soci Partecipanti con la Mutua, siano essi dipendenti,<br \/>associati, iscritti, clienti del Socio partecipante e loro familiari se beneficiari anch\u2019essi di<br \/>prestazioni. Sono altres\u00ec considerati soci partecipanti fruitori i familiari dei Soci Ordinari ,<br \/>semprech\u00e9 beneficiari anch\u2019essi di prestazioni. I soci partecipanti non hanno diritto di voto<br \/>e non possono essere eletti alle cariche sociali.<br \/>3) Soci promotori mutualistici: sono le persone fisiche o giuridiche (inclusi enti,<br \/>associazioni, sindacati) gi\u00e0 iscritte alla mutua in qualit\u00e0 di socio ordinario o partecipante<br \/>che \u2013 a seguito di loro richiesta e previa delibera di ammissione da parte del Consiglio<br \/>Direttivo &#8211; assumono l\u2019incarico di promuovere l\u2019attivit\u00e0 della \u201cmutua\u201d e di divulgarne gli<br \/>scopi e l\u2019oggetto anche nei confronti di potenziali nuovi soci. I soci promotori svolgono una<br \/>attivit\u00e0 di ricerca dei nuovi soci e di primo contatto con gli stessi. Con delibera del<br \/>Consiglio Direttivo possono essere determinati \u2013 in misura conforme ai principi etici della<br \/>mutualit\u00e0 &#8211; spettanze e rimborsi spese per l\u2019attivit\u00e0 svolta dai Soci Promotori, che \u2013 una<br \/>volta acquisita tale qualifica &#8211; non hanno diritto di voto, n\u00e9 possono ricoprire le cariche<br \/>sociali<br \/>4) Soci finanziatori \u2013 Sono soci finanziatori le persone fisiche e giuridiche che effettuano<br \/>conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalit\u00e0, per il raggiungimento degli scopi sociali.<br \/>La qualifica di socio finanziatore si acquista in base ad apposita domanda dopo che sia<br \/>stata accolta dal Consiglio Direttivo I soci finanziatori persone fisiche o giuridiche non<br \/>devono versare i contributi associativi, non hanno diritto di voto, non possono partecipare<br \/>alle assemblee, non possono essere eletti a cariche sociali e non hanno diritto ad ogni e<br \/>qualsiasi assistenza mutualistica. I soci finanziatori possono per\u00f2, come previsto dalla<br \/>legislazione vigente, designare fino ad un terzo degli amministratori della mutua<br \/>5) Soci onorari<br \/>Possono essere nominati soci onorari \u2013 con delibera del Consiglio Direttivo \u2013 le persone<br \/>fisiche o giuridiche pubbliche o private che attraverso la loro adesione possono favorire in<br \/>modo rilevante il perseguimento degli scopi della mutua. Essi non hanno diritto di voto n\u00e9<br \/>diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla societ\u00e0<br \/>Art. 6 \u2013 Le sezioni<br \/>Con delibera del Consiglio Direttivo &#8211; per garantire una pi\u00f9 diretta partecipazione dei soci<br \/>alla vita della \u201cmutua\u201d &#8211; potranno essere istituite, a norma dell&#8217;art. 2540 c.c. e come<br \/>previsto dal presente statuto delle \u201cSezioni\u201d territoriali, aziendali o categoriali<br \/>Le sezioni hanno, in particolare, lo scopo:<br \/>a) di mantenere vivo e consolidare tra i soci il vincolo associativo, proprio<br \/>dell&#8217;organizzazione mutualistica;<br \/>b) di instaurare e coltivare i rapporti organici tra il Consiglio Direttivo e la collegialit\u00e0 dei<br \/>soci;<\/p><p>c) di stimolare un attivo interessamento ed una partecipazione dei soci ai problemi della<br \/>mutualit\u00e0 per quanto particolarmente attiene alla definizione dei programmi di attivit\u00e0 e<br \/>delle prestazioni mutualistiche<br \/>Ciascuna sezione comprende un numero di soci non inferiore a quanto determinato nel<br \/>Regolamento applicativo e fa riferimento per il proprio funzionamento ad un Consigliere<br \/>all\u2019uopo delegato dal Consiglio Direttivo.<br \/>Se i soci di una sezione si riducono ad un numero inferiore a quanto determinato nel<br \/>regolamento, la sezione soci \u00e8 sciolta e\/o soppressa, previa apposita delibera del<br \/>Consiglio Direttivo.<br \/>Art. 7 &#8211; Domanda di ammissione del socio<br \/>Gli aspiranti soci della \u201cmutua\u201d potranno presentare domanda di ammissione al Consiglio<br \/>Direttivo sia tramite sottoscrizione di modello cartaceo sia tramite compilazione di form<br \/>elettronico via web sia tramite acquisizione tramite registrazione telefonica dell\u2019intenzione<br \/>di aderire, accompagnata dalle quote dovute in ragione della rispettiva domanda, che<br \/>verr\u00e0 rimborsata in caso di mancato accoglimento della stessa.<br \/>Nella domanda dovranno essere indicati espressamente:<br \/>\uf02d cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale per le persone<br \/>fisiche;<br \/>\uf02d ragione sociale, sede e codice fiscale o partita IVA per le persone giuridiche e gli<br \/>altri enti richiedenti;<br \/>\uf02d richiesta di partecipare alla societ\u00e0 quale socio ordinario, ovvero socio<br \/>partecipante promotore o finanziatore;<br \/>\uf02d indicazione dell\u2019indirizzo di posta elettronica ordinaria prestando altres\u00ec il proprio<br \/>consenso a ivi ricevere tutte le comunicazioni sociali e le convocazioni assembleari;<br \/>\uf02d il proprio consenso ai sensi della normativa in tema di privacy;<br \/>\uf02d ogni altra notizia richiesta dal Consiglio Direttivo.<br \/>Tutti i soci, aventi i requisiti di cui al presente statuto, che aderiscano alla \u201cmutua\u201d, all\u2019atto<br \/>della sottoscrizione della domanda di ammissione accettano integralmente, in proprio e in<br \/>nome e per conto dei rispettivi iscritti, le norme statutarie e del regolamento, compresi gli<br \/>importi e le modalit\u00e0 di pagamento dei contributi associativi stabiliti dal Consiglio Direttivo<br \/>in linea con il rispettivo contratto, regolamento o accordo aziendale o atto di convenzione.<br \/>Art. 8 \u2013 Costituzione e scioglimento del vincolo sociale<br \/>Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio Direttivo con la quale<br \/>sia accettata la domanda di ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene<br \/>iscritto nel libro soci con l\u2019indicazione della relativa qualifica e secondo la divisione<br \/>territoriale stabilita dal Regolamento Applicativo.<br \/>La qualit\u00e0 di socio si perde per morte, per recesso, esclusione o decadenza e determina la<br \/>risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la \u201cmutua\u201d.<br \/>Il Consiglio Direttivo pu\u00f2 deliberare l\u2019esclusione del socio nei seguenti casi:<br \/>a) inadempienza e\/o inosservanza e\/o violazione da parte del socio dello Statuto, del<br \/>Regolamento, del contratto aziendale o dell\u2019atto di convenzione;<\/p><p>b) violazione delle obbligazioni che derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle<br \/>deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali<br \/>preposti; si considera, comunque, grave l\u2019inadempimento del socio in caso di lesione in<br \/>qualsivoglia modo dell\u2019interesse e\/o dell\u2019immagine sociale attraverso comportamenti<br \/>anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravit\u00e0 o ripetuti nel tempo aventi<br \/>carattere sostanzialmente emulativo e\/o estranei o contrari allo scopo e alla missione<br \/>mutualistica della \u201cmutua\u201d;<br \/>c) morosit\u00e0 del socio nel pagamento della quota di iscrizione e\/o delle quote<br \/>associative e\/o dei contributi previsti, ecc.;<br \/>d) condanna del socio per atti diffamanti o, comunque, condanna del socio in via<br \/>definitiva a pene detentive (escluse le condanne per reati colposi);<br \/>e) comportamenti del socio dannosi in genere per la \u201cmutua\u201d ed il suo funzionamento;<br \/>f) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della \u201cmutua\u201d;<br \/>g) rifiuto dell\u2019iscritto a sottoporsi a visita medica di controllo a richiesta;<br \/>h) danni comprovati arrecati volontariamente alla \u201cmutua\u201d;<br \/>i) alterazione della destinazione o, comunque, abuso in qualsiasi modo da parte di chi<br \/>sia incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali;<br \/>j) mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla \u201cmutua\u201d.<br \/>La deliberazione di esclusione, debitamente motivata, adottata dal Consiglio Direttivo<br \/>dovr\u00e0 essere comunicata al socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di<br \/>ricevimento.<br \/>Contro la deliberazione di esclusione il socio potr\u00e0 fare ricorso al Collegio dei Probiviri di<br \/>cui al successivo art. 18 del presente statuto, entro quindici giorni dal ricevimento della<br \/>comunicazione della relativa delibera. Il socio escluso dalla \u201cmutua\u201d non ha diritto al<br \/>rimborso dei contributi versati.<br \/>La cessazione della qualit\u00e0 di socio decorre dalla data di annotazione nel libro dei soci<br \/>della delibera del Consiglio Direttivo che decide sull\u2019esclusione.<br \/>Tutte le deliberazioni prese nei confronti del socio si estendono automaticamente agli<br \/>eventuali beneficiari indicati dal socio nell\u2019atto di convenzione, quali componenti del suo<br \/>nucleo familiare.<br \/>In caso di morte del socio viene mantenuta l\u2019assistenza dei familiari o di coloro i quali,<br \/>avendone diritto, erano inclusi nell\u2019atto di convenzione, a carico dei quali resta l\u2019obbligo di<br \/>pagamento dei relativi contributi. In tale ipotesi, su richiesta degli aventi diritto, la posizione<br \/>di socio viene trasferita in capo al pi\u00f9 anziano di questi, salvo diversa designazione degli<br \/>stessi.<br \/>\u00c8 fatta, comunque, salva la facolt\u00e0 di recesso dei familiari, da esercitare con<br \/>comunicazione a mezzo lettera raccomandata e con effetto dal 60\u00b0 giorno successivo al<br \/>ricevimento da parte della \u201cmutua\u201d.<br \/>Art. 9 \u2013 Recesso del socio<br \/>Il socio pu\u00f2 recedere dalla \u201cmutua\u201d nei casi e con le modalit\u00e0 previste dalle norme del<br \/>Codice Civile in materia di societ\u00e0 cooperative in quanto compatibili.<br \/>Egli deve farne richiesta scritta, indirizzando la richiesta con lettera raccomandata con<br \/>ricevuta di ritorno al Consiglio Direttivo della \u201cmutua\u201d.<br \/>Spetta al Consiglio Direttivo accettare il recesso.<\/p><p>In caso di recesso, nessun importo verr\u00e0 liquidato al socio che non avr\u00e0 diritto al rimborso<br \/>dei contributi pagati n\u00e9 a qualsiasi quota dei fondi sociali e non potr\u00e0 vantare alcun diritto<br \/>sul patrimonio della \u201cmutua\u201d.<br \/>Se il socio non esercita la facolt\u00e0 del recesso con le formalit\u00e0 previste dal presente statuto,<br \/>la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno senza limiti di et\u00e0.<br \/>Con le modalit\u00e0 indicate ai precedenti commi, il socio pu\u00f2 comunicare di rinunziare anche<br \/>a una sola delle prestazioni e\/o assistenze erogate dalla \u201cmutua\u201d previste dal regolamento,<br \/>senza perdere la qualifica di socio.<br \/>Art. 10 \u2013 Patrimonio della \u201cmutua\u201d<br \/>Il patrimonio della \u201cmutua\u201d \u00e8 costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal<br \/>rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria e da consistenze di cassa e\/o<br \/>denaro quali risultino dal bilancio approvato dall\u2019Assemblea dei Delegati riuniti nelle forme<br \/>previste.<br \/>Il patrimonio della \u201cmutua\u201d viene incrementato:<br \/>a) dai versamenti dei soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall\u2019Assemblea dei<br \/>soci, nei casi consentiti dalla Legge e dallo statuto;<br \/>b) dalle quote associative e dalle quote dei sussidi nelle misure che verranno stabilite<br \/>dal Consiglio Direttivo;<br \/>d) dagli eventuali contributi, da stabilirsi dal Consiglio Direttivo, a carico dei soci, da<br \/>approvarsi dall\u2019Assemblea dei Delegati;<br \/>e) da eventuali eredit\u00e0, lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla \u201cmutua\u201d<br \/>da enti e privati.<br \/>Le disponibilit\u00e0 finanziarie della \u201cmutua\u201d sono amministrate dal Consiglio Direttivo, che pu\u00f2<br \/>investirle:<br \/>\u2022 in titoli emessi o garantiti dallo Stato;<br \/>\u2022 in depositi fruttiferi presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o<br \/>finanziari di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o cassa di risparmio;<br \/>\u2022 in immobili urbani e rustici;<br \/>\u2022 in tutti gli altri modi che potranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.<br \/>I soci non potranno ripartire tra di loro il patrimonio della \u201cmutua\u201d, fatto salvo quanto<br \/>stabilito per il rimborso del fondo soci dal presente statuto.<br \/>I lasciti e le donazioni che la \u201cmutua\u201d ha conseguito o conseguisse per un fine<br \/>determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da<br \/>essi erogate in conformit\u00e0 della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.<br \/>Art. 11 &#8211; Esercizio sociale e bilancio<br \/>L\u2019Esercizio sociale si inizia il 1\u00b0 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno solare.<br \/>Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale il bilancio sar\u00e0 presentato<br \/>all\u2019Assemblea dei Soci per l\u2019approvazione, corredato con la relazione del Consiglio<br \/>Direttivo e del Collegio Sindacale.<br \/>L\u2019avanzo netto di gestione risultante dal bilancio sar\u00e0 impiegato esclusivamente per la<br \/>realizzazione delle attivit\u00e0 indicate all\u2019articolo 3 del presente statuto.<\/p><p>Il bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull\u2019andamento della gestione sociale<br \/>redatta dal Consiglio Direttivo, deve essere presentato all\u2019approvazione della Assemblea<br \/>dei soci, entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell\u2019anno cui si riferisce o, in<br \/>caso di particolare necessit\u00e0, entro sei mesi dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale.<br \/>Il bilancio consuntivo viene comunicato con la relazione e i documenti giustificativi, dal<br \/>Consiglio Direttivo al Collegio dei sindaci almeno 30 giorni prima di quello in cui avviene la<br \/>discussione in Assemblea.<br \/>Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia, con le relazioni degli amministratori<br \/>e dei sindaci, nella Sede sociale durante i 15 giorni che precedono l\u2019Assemblea e finch\u00e9 \u00e8<br \/>approvato. I soci possono prenderne visione.<br \/>Il bilancio preventivo verr\u00e0 redatto dal Consiglio Direttivo e corredato da una relazione sul<br \/>prevedibile andamento della gestione sociale.<br \/>PARTE SECONDA \u2013 Organizzazione e Funzionamento<\/p><p>Art. 12 &#8211; Organi della \u201cmutua\u201d<br \/>Sono organi della \u201cmutua\u201d:<br \/>\u2022 L\u2019Assemblea dei Soci;<br \/>\u2022 Il Consiglio Direttivo;<br \/>\u2022 Il Collegio dei Sindaci;<br \/>\u2022 Il Presidente della \u201cmutua\u201d;<br \/>\u2022 Il Collegio dei Probiviri.<br \/>Gli organi della \u201cmutua\u201d sono convocati con le modalit\u00e0 e i mezzi stabiliti nelle rispettive<br \/>norme del presente statuto, oltre che a mezzo di posta elettronica.<br \/>Art. 13 &#8211; L\u2019Assemblea dei Soci<br \/>L\u2019Assemblea dei soci pu\u00f2 essere articolata nella diramazione nazionale, o generale, di cui<br \/>al successivo punto A) ed in quelle locali, o separate di cui al punto B), laddove istituite dal<br \/>Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto disposto anche dal Regolamento Applicativo.<br \/>L\u2019Assemblea dei Soci \u00e8 in ogni caso un organo unitario e con la stessa espressione si<br \/>intende riferirsi tanto all\u2019assemblea nazionale quanto alle assemblee locali che<br \/>costituiscono una modalit\u00e0 di esercizio del diritto di voto nella eventualit\u00e0 della loro<br \/>istituzione. Le successive regole generali si applicano tanto all\u2019assemblea nazionale che,<br \/>nell\u2019eventualit\u00e0 di istituzione delle diramazioni locali, viene anche detta assemblea dei<br \/>delegati, quanto alle assemblee locali secondo quanto appresso indicato.<br \/>1) Regole generali<br \/>I soci ordinari possono partecipare all\u2019Assemblea personalmente ovvero, qualora siano<br \/>istituite le sezioni locali di cui alla successiva lett. B), attraverso propri delegati nominati<br \/>dalle assemblee delle singole sezioni dei soci.<br \/>Le modalit\u00e0 di nomina di tali delegati viene determinata mediante il Regolamento<br \/>Applicativo.<\/p><p>All\u2019Assemblea nazionale possono partecipare direttamente o per il tramite dei propri<br \/>delegati nominati dalle sezioni locali, nel rispetto di quanto stabilito nel presente statuto e<br \/>dal Regolamento applicativo, tutti i soci ordinari, aventi diritto di voto, purch\u00e9 siano iscritti<br \/>da almeno sei mesi nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento delle quote<br \/>associative e di ogni altro contributo eventualmente dovuto.<br \/>Ogni socio o il delegato, nell\u2019ipotesi di istituzione delle sezioni locali, ha diritto ad un solo<br \/>voto.<br \/>Il socio, nell\u2019ipotesi in cui non siano istituite le sezioni locali, avente diritto di voto che non<br \/>possa intervenire personalmente all\u2019assemblea nazionale potr\u00e0 farsi rappresentare da un<br \/>altro socio che, munito di delega scritta, non sia amministratore, sindaco o dipendente<br \/>della \u201cmutua\u201d. Ogni socio pu\u00f2 ricevere al massimo una delega. Nell\u2019ipotesi di istituzione di<br \/>assemblee locali tale regola vale per la stessa assemblea locale mentre il delegato eletto<br \/>deve partecipare personalmente all\u2019assemblea nazionale e non pu\u00f2 farsi in alcun modo<br \/>rappresentare o sostituire.<br \/>2) Convocazione<br \/>La convocazione delle Assemblee dei Soci ad opera del Consiglio Direttivo deve essere<br \/>comunicata ai soci almeno 30 giorni prima della data in cui saranno tenute, mediante<br \/>affissione su apposita bacheca sul sito ufficiale e\/o tramite qualunque altro mezzo<br \/>telematico o cartaceo. Per motivi logistici ed organizzativi, Il Socio che intenda partecipare<br \/>deve confermare la propria partecipazione all\u2019assemblea almeno 15 giorni prima della<br \/>data prevista. A tale riguardo, al momento della domanda per l\u2019ammissione, i soci<\/p><p>presteranno il loro consenso a ricevere la convocazione delle assemblee anche tramite e-<br \/>mail ordinaria che, una volta spedita all\u2019indirizzo indicato dal socio, costituisce prova<\/p><p>dell\u2019avvenuto ricevimento.<br \/>Contestualmente, la convocazione delle sopraindicate assemblee dovr\u00e0 essere affissa<br \/>presso la sede legale della \u201cmutua\u201d nel medesimo sopraindicato termine.<br \/>In caso di motivata urgenza, il Presidente della \u201cmutua\u201d pu\u00f2 stabilire che il termine di<br \/>convocazione sia ridotto a tre giorni.<br \/>La convocazione delle assemblee deve contenere:<br \/>a) la data in cui si terr\u00e0, espressa in anno, mese, giorno ed ora della prima e della<br \/>eventuale seconda convocazione;<br \/>b) il luogo in cui si svolger\u00e0, espressa in citt\u00e0, via e numero civico;<br \/>c) l\u2019ordine del giorno esatto da discutere e deliberare.<br \/>L\u2019assemblea dei Soci \u00e8 presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un Vice<br \/>presidente, i quali nominano un segretario che ha il compito di redigere il verbale. In caso<br \/>di impedimento del Presidente o dei Vice Presidente, l\u2019Assemblea deve essere<br \/>prontamente riconvocata nei 15 giorni successivi. In caso di prolungato impedimento del<br \/>Presidente e dei Vice Presidente anche per la nuova adunanza, l\u2019Assemblea dei Soci<br \/>nomina uno tra i soci presenti con la funzione di presiedere l\u2019assemblea.<br \/>3) Assemblea ordinaria e straordinaria<br \/>L\u2019Assemblea dei soci pu\u00f2 essere ordinaria o straordinaria.<\/p><p>L\u2019Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l\u2019anno entro quattro mesi<br \/>dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei<br \/>mesi, nonch\u00e9 ogni qualvolta il Presidente della \u201cmutua\u201d lo ritenga utile ed opportuno.<br \/>Nell\u2019assemblea straordinaria il verbale verr\u00e0 redatto dal Notaio.<br \/>L\u2019Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sar\u00e0 convocata dal Consiglio Direttivo in<br \/>qualsiasi citt\u00e0 scelta dallo stesso Consiglio Direttivo, purch\u00e9 sia tenuta nel territorio<br \/>italiano.<br \/>4) Quorum costitutivo e deliberativo<br \/>Per la validit\u00e0 delle Assemblee ordinarie \u00e8 necessaria, in prima convocazione, la presenza<br \/>personale o per delega di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.<br \/>Per la validit\u00e0 delle Assemblee straordinarie \u00e8 necessaria in prima convocazione la<br \/>presenza, personale o per delega, di almeno la met\u00e0 dei soci aventi diritto al voto.<br \/>Quando in prima convocazione non si raggiunga il quorum costitutivo, l&#8217;Assemblea, tanto<br \/>ordinaria che straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, che pu\u00f2 essere indetta<br \/>con lo stesso avviso della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.<br \/>L&#8217;Assemblea, ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione, potr\u00e0 deliberare<br \/>validamente su tutti gli argomenti scritti all&#8217;ordine del giorno, qualunque sia il numero degli<br \/>intervenuti.<br \/>Le deliberazioni saranno prese:<br \/>\uf02d con la maggioranza dei soci presenti nell\u2019Assemblea ordinaria validamente<br \/>costituta;<br \/>\uf02d con maggioranza dei due terzi (2\/3) dei presenti nell\u2019Assemblea straordinaria, salvo<br \/>che per lo scioglimento della \u201cmutua\u201d, per deliberare il quale occorrer\u00e0 il voto favorevole<br \/>dei quattro quinti (4\/5) dei presenti all\u2019Assemblea stessa.<br \/>Le votazioni sono sempre palesi.<br \/>5) Compiti e funzioni<br \/>Spetta all\u2019Assemblea ordinaria:<br \/>a) di approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del Consiglio<br \/>Direttivo e quella dei sindaci;<br \/>b) di eleggere i componenti del Consiglio Direttivo nonch\u00e9 del Collegio dei sindaci;<br \/>c) di approvare o ratificare i regolamenti applicativi;<br \/>d) di deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei<br \/>soci comunicate al Consiglio almeno 120 giorni prima dell\u2019Assemblea e ritenute rilevanti<br \/>dal Consiglio.<br \/>Spetta all\u2019Assemblea straordinaria:<br \/>a) di modificare lo Statuto;<br \/>b) procedere alla scissione o fusione con altri enti della stessa natura;<br \/>c) di procedere allo scioglimento della \u201cmutua\u201d, nominando uno o pi\u00f9 liquidatori ai sensi<br \/>dell\u2019art. 19 del presente statuto.<\/p><p>A) Assemblea dei Delegati (o assemblea nazionale dei delegati)<br \/>Nell\u2019ipotesi di istituzione delle sezioni locali, l\u2019assemblea nazionale viene anche detta<br \/>assemblea dei delegati. Alla stessa partecipano i delegati eletti da ciascuna sezione locale<br \/>dell\u2019assemblea nel numero stabilito dal Regolamento applicativo. I delegati devono essere<br \/>soci ordinari e possedere i requisiti, di cui sopra, per partecipare all\u2019assemblea dei<br \/>delegati.<br \/>I quorum costitutivi e deliberativi di cui sopra si applicano nelle stesse misure anche<br \/>all\u2019assemblea dei delegati.<br \/>L\u2019assemblea dei delegati \u00e8 convocata contestualmente alle singole assemblee locali e si<br \/>terr\u00e0 non oltre trenta giorni dalla data fissata per queste ultime.<br \/>In tal caso, la convocazione delle assemblee deve contenere:<br \/>a) la data in cui si terranno le assemblee locali e l\u2019assemblea dei delegati, espressa in<br \/>anno, mese, giorno ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione delle<br \/>assemblee locali e di quella dei delegati;<br \/>b) il luogo in cui si svolgeranno le singole assemblee locali e quella dei delegati, espressa<br \/>in citt\u00e0, via e numero civico;<br \/>c) l\u2019ordine del giorno esatto da discutere e deliberare dall\u2019assemblea dei delegati e di<br \/>quelle locali.<br \/>B) Assemblea dei soci nelle sezioni locali<br \/>1) Sezioni locali dei soci<br \/>Secondo quanto stabilito nel presente statuto e nel Regolamento applicativo, in ogni<br \/>Regione o Macro Area (intesa nei termini di cui al successivo art. 19) \u00e8 istituita dal<br \/>Consiglio Direttivo, una sezione locale di soci che sar\u00e0 chiamata ad eleggere i propri<br \/>delegati che parteciperanno all\u2019assemblea dei delegati.<br \/>All\u2019interno di ciascuna sezione locale si svolge un\u2019Assemblea alla quale possono<br \/>partecipare tutti i soci iscritti nell\u2019elenco della Regione o della Macro Area, aventi i requisiti<br \/>previsti nelle regole generali dell\u2019assemblea.<br \/>Ogni Assemblea della sezione locale \u00e8 presieduta dal un Presidente nominato dal<br \/>Consiglio Direttivo all\u2019atto della istituzione della sezione locale che dura in carica 5 anni. Il<br \/>Consiglio nomina anche un Vice Presidente chiamato a sostituire il Presidente in<br \/>assemblea in caso di suo impedimento. L\u2019Assemblea nomina al proprio interno anche un<br \/>segretario,scelto tra i presenti, con il compito di redigere i verbali.<br \/>2) Assemblee delle sezioni locali<br \/>Nel rispetto del Regolamento Applicativo ed ai fini di cui al presente statuto, i soci ordinari<br \/>sono organizzati in sezioni locali secondo la divisione territoriale stabilita dal Consiglio<br \/>Direttivo.<br \/>Le Assemblee dei soci a livello nazionale devono essere precedute da Assemblee delle<br \/>sezioni locali che eleggeranno al loro interno i soggetti delegati che presenzieranno alle<br \/>Assemblee nazionali.<br \/>Il Presidente di ogni singola sezione sottopone all\u2019assemblea stessa l\u2019elenco dei soci da<br \/>scegliere e votare come propri delegati che presenzieranno all\u2019Assemblea dei soci<\/p><p>nazionale. Ogni Assemblea della sezione locale potr\u00e0 nominare tra i propri componenti il<br \/>numero di delegati previsto dal Regolamento applicativo.<br \/>Ciascun socio, almeno 5 giorni prima dell\u2019adunanza locale pu\u00f2 proporre al Presidente la<br \/>propria candidatura quale delegato. In tal caso il Presidente, valutatane l\u2019eleggibilit\u00e0, potr\u00e0<br \/>inserire il nominativo nell\u2019elenco da sottoporre all\u2019assemblea locale dallo stesso<br \/>presieduta.<br \/>L&#8217;Assemblea delle sezioni locali dei soci possono essere, altres\u00ec, convocate dal relativo<br \/>Presidente per la trattazione delle materie di loro specifico interesse e per esprimere<br \/>pareri o fare proposte al Consiglio direttivo relativamente all&#8217;attivit\u00e0 mutualistica svolta o da<br \/>svolgere a favore della medesima sezione locale. In tal caso, la data e l&#8217;ordine del giorno<br \/>dell&#8217;Assemblea sono fissati dal Presidente della singola sezione previo parere favorevole<br \/>del Consiglio Direttivo.<br \/>Art. 14 &#8211; Il Consiglio Direttivo<br \/>Il Consiglio Direttivo \u00e8 composto da un numero dispari di Consiglieri con un minimo di 5<br \/>membri ed un massimo di 11 componenti.<br \/>Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito ovvero dietro compenso che sar\u00e0<br \/>stabilito dallo stesso consiglio direttivo alla prima riunione utile. Gli stessi consiglieri<br \/>possono deliberare un accantonamento a titolo di trattamento di fine mandato insieme al<br \/>compenso ordinario.<br \/>I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 5 anni o il periodo inferiore stabilito<br \/>dall\u2019Assemblea all\u2019atto della nomina e sono rieleggibili.<br \/>I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall\u2019Assemblea dei Soci.<br \/>Se viene meno uno o pi\u00f9 componenti del Consiglio Direttivo, l\u2019Assemblea dei soci<br \/>provvede alla sua sostituzione convocando apposita Assemblea.<br \/>Il Consiglio Direttivo \u00e8 convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente, tutte le<br \/>volte che lo riterr\u00e0 utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno<br \/>tre Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci.<br \/>La convocazione \u00e8 fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax o altro mezzo telematico, da<br \/>spedirsi non meno di otto giorni prima dell\u2019adunanza, ed in caso di urgenza, anche con<br \/>altro mezzo idoneo in modo che i Consiglieri e i Sindaci ne siano informati almeno tre<br \/>giorni prima della seduta.<br \/>Le sedute del Consiglio Direttivo possono tenersi anche con l\u2019ausilio dei mezzi di<br \/>audio\/videoconferenza, purch\u00e9 ai consiglieri collegati con tali mezzi sia assicurata la<br \/>possibilit\u00e0 di intervenire e di votare.<br \/>La seduta del Consiglio Direttivo \u00e8 valida quando siano presenti, in tutto, almeno la<br \/>maggioranza dei consiglieri in carica, computati sommando quelli presenti nel luogo<br \/>fissato per la riunione e quelli collegati in audio\/videoconferenza.<br \/>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, in caso di parit\u00e0 prevale il voto del<br \/>Presidente.<br \/>Il Presidente del Consiglio Direttivo \u00e8 anche Presidente della \u201cmutua\u201d ed \u00e8 il<br \/>rappresentante legale della \u201cmutua\u201d sia nei confronti dei terzi sia in giudizio.<br \/>Il Presidente cura l\u2019esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.<\/p><p>Il Consiglio Direttivo, qualora ne ravveda la necessit\u00e0, istituisce al proprio interno un<br \/>organo con funzioni di consulenza e segreteria, i cui componenti sono nominati tra i<br \/>consiglieri del Consiglio Direttivo, a maggioranza degli aventi diritto al voto.<br \/>Art. 15 &#8211; Compiti e funzioni del Consiglio direttivo<br \/>Il Consiglio Direttivo \u00e8 investito di tutti i pi\u00f9 ampi poteri per la gestione della \u201cmutua\u201d e per<br \/>gli affari di amministrazione ordinaria e straordinaria.<br \/>Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:<br \/>a) eleggere il Presidente fra i suoi membri. Risulta eletto Presidente il Consigliere che<br \/>raggiunge un numero di voti pari alla met\u00e0 pi\u00f9 uno dei componenti del Consiglio;<br \/>b) nominare, ove necessario, un consigliere delegato, comunque denominato, per<br \/>specifichi incarichi, attribuendo apposite deleghe;<br \/>c) predisporre i regolamenti applicativi dello statuto da sottoporre all\u2019approvazione o<br \/>ratifica dell\u2019Assemblea dei Soci;<br \/>d) promuovere e stipulare convenzioni, contratti, accordi, patti o intese con persone<br \/>giuridiche, societ\u00e0, associazioni, fondazioni, casse, mutue e altri enti pubblici e privati,<br \/>che prevedano per i propri clienti, dipendenti o associati, la facolt\u00e0 di aderire alla<br \/>\u201cmutua\u201d quali soci ordinari e di beneficiare delle prestazioni mutualistiche ovvero<br \/>stipulare patti, intese, accordi e convenzioni con terzi soggetti, opportuni o necessari<br \/>per il perseguimento delle finalit\u00e0 sociali;<br \/>e) definire l\u2019organigramma societario, nominare i dirigenti della \u201cmutua\u201d scelti anche tra<br \/>soggetti terzi non dipendenti della \u201cmutua\u201d, deliberare in merito ad assunzioni,<br \/>inquadramento e licenziamento del personale, nonch\u00e9 deliberare in merito a incarichi,<br \/>mandati, compensi, rimborsi spese e indennit\u00e0 a favore di soggetti anche terzi, non<br \/>dipendenti della \u201cmutua\u201d e\/o lavoratori autonomi;<br \/>f) designare il segretario con il compito di redigere i verbali delle sedute del Consiglio<br \/>Direttivo;<br \/>g) determinare, sentito il parere favorevole del Collegio sindacale, il compenso dovuto a<br \/>chi, tra i suoi componenti, sia chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi a<br \/>favore della societ\u00e0;<br \/>h) determinare e deliberare in merito all\u2019istituzione e\/o soppressione delle sezioni dei<br \/>soci, nonch\u00e9 ad ogni altra questione relativa alle Macro Aree ed alla divisione<br \/>territoriale dei soci ai sensi del presente statuto;<br \/>i) predisporre annualmente il bilancio (consuntivo e preventivo) da far approvare<br \/>all\u2019Assemblea dei Soci;<br \/>j) proporre le modifiche dello statuto della \u201cmutua\u201d da sottoporre all\u2019Assemblea dei Soci<br \/>per l\u2019approvazione;<br \/>k) nominare commissioni temporanee e permanenti, scegliendo i componenti anche tra<br \/>esperti esterni alla \u201cmutua\u201d;<br \/>l) disporre l\u2019attuazione delle linee programmatiche dell\u2019attivit\u00e0 istituzionale e della<br \/>gestione economica e finanziaria, deliberate dall\u2019Assemblea dei Soci;<br \/>m) deliberare sulle domande di iscrizione e di recesso dei soci, accertare la sussistenza<br \/>delle condizioni che determinano l\u2019esclusione dei soci, nonch\u00e9 decidere sui ricorsi<br \/>degli iscritti in materia di esclusione dei soci, di contribuzione e di prestazioni, ai sensi<\/p><p>del presente statuto; le delibere sulle domande di iscrizione possono essere delegate<br \/>ad un Consigliere, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio alla prima<br \/>occasione utile.<br \/>n) deliberare in merito a ogni adempimento di legge, ivi comprese le iscrizioni della<br \/>\u201cmutua\u201d a pubblici registri o ad anagrafi locali o nazionali;<br \/>o) deliberare annualmente sulla misura delle quote associative e dei contributi dei diversi<br \/>Piani Sanitari anche in relazione all\u2019andamento della gestione e alla prevedibile<br \/>frequenza alle prestazioni da parte degli iscritti;<br \/>p) deliberare in materia di investimento delle disponibilit\u00e0 eccedenti i bisogni di cassa;<br \/>q) conferire procure per singoli atti e categorie di atti, ferma restando la facolt\u00e0 attribuita<br \/>al Presidente del Consiglio Direttivo;<br \/>r) deliberare l\u2019apertura di uffici, sedi secondarie e sezioni sull\u2019intero territorio nazionale;<br \/>s) acquistare, permutare e vendere immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni ed<br \/>annotamenti ipotecari, rinunciare alle ipoteche legali ed anche senza realizzo dei<br \/>corrispettivi crediti, procedere all\u2019apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le<br \/>garanzie, anche ipotecarie, delegando a tali operazioni il Presidente o un altro dei suoi<br \/>componenti, purch\u00e9 la delibera sia assunta con la presenza di almeno quattro quinti<br \/>(4\/5) dei suoi componenti ed una maggioranza qualificata dei quattro quinti (4\/5) dei<br \/>presenti;<br \/>t) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere in essi compresi gli acquisti immobiliari<br \/>per sedi, uffici e strutture sanitarie e non, ferma restando la maggioranza di cui alla<br \/>precedente lettera, nonch\u00e9 l\u2019acquisto o la vendita di titoli, di beni mobili, compresi<br \/>quelli iscritti in pubblici registri, ed assumere tutte le obbligazioni inerenti alle attivit\u00e0 e<br \/>alle gestioni sociali, aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e compiere<br \/>qualsiasi operazione presso istituti di credito delegando il Presidente od un altro dei<br \/>suoi componenti;<br \/>u) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili;<br \/>v) assumere e concedere mutui con o senza garanzia, acconsentire ad iscrizioni,<br \/>cancellazioni, surroghe di ipoteche e rinunziare ad ipoteche;<br \/>w) fare qualsiasi operazione presso il Debito pubblico, la Cassa depositi e prestiti;<br \/>x) deliberare su qualsiasi azione giudiziaria;<br \/>y) stipulare compromessi e sottoscrivere transazioni;<br \/>z) assumere tutte le obbligazioni inerenti le attivit\u00e0 e le gestioni sociali, aprire ed<br \/>estinguere conti correnti e compiere ogni operazione bancaria o presso istituti di<br \/>credito, delegando il Presidente od altro dei suoi componenti.<br \/>In generale, il Consiglio Direttivo \u00e8 investito di tutti i poteri che non siano espressamente<br \/>riservati all\u2019Assemblea dei Soci dal presente statuto o dalla legge.<br \/>Il Consiglio Direttivo dovr\u00e0 tenere una contabilit\u00e0 cronologica e sistematica secondo la<br \/>normativa vigente, inoltre dovr\u00e0 tenere il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo e il<br \/>libro dei soci, delegando eventualmente tutte o alcune tra le proprie attribuzioni ad uno o<br \/>pi\u00f9 consiglieri, anche disgiuntamente.<\/p><p>Art. 16 \u2013 Organo di controllo<br \/>L\u2019organo di controllo si compone di un numero di sindaci effettivi compresi tra uno e tre, e<br \/>ove necessario da uno a due supplenti nominati dall\u2019Assemblea dei Soci, che ne stabilir\u00e0 il<br \/>numero.<br \/>Il Collegio elegge, qualora possibile, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente.<br \/>I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.<br \/>Le cariche possono essere rivestite a titolo gratuito.<br \/>L\u2019organo di controllo controlla l\u2019amministrazione della \u201cmutua\u201d, vigila sull\u2019osservanza delle<br \/>leggi, del presente statuto e dell\u2019Atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della<br \/>contabilit\u00e0 sociale e la corrispondenza del bilancio, con le risultanze dei libri e delle<br \/>scritture tenute, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio Direttivo, senza<br \/>diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.<br \/>L\u2019organo di controllo, ai sensi del presente statuto, pu\u00f2 chiedere la convocazione<br \/>dell\u2019Assemblea dei soci.<br \/>L\u2019organo di controllo deve, altres\u00ec, accertare ogni 90 (novanta) giorni la consistenza di<br \/>cassa e l\u2019esistenza dei valori e dei titoli di propriet\u00e0 sociale o ricevuti in pegno, cauzione o<br \/>custodia.<br \/>Pu\u00f2, in ogni momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione o di controllo,<br \/>devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni<br \/>ispezione, anche individuale, dovr\u00e0 redigersi verbale da inserire nell\u2019apposito libro. Inoltre,<br \/>gli stessi possono chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull\u2019andamento delle operazioni<br \/>sociali e su determinati affari.<br \/>Degli accertamenti eseguiti e delle riunioni del Collegio Sindacale deve farsi constatare da<br \/>apposito verbale.<br \/>Compete all\u2019organo di controllo, infine, tutti i compiti e doveri stabiliti dalla legge.<br \/>Art. 17 \u2013 Il Presidente<br \/>Il Presidente della \u201cmutua\u201d \u00e8 eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione.<br \/>In caso di cessazione della carica del Presidente, il Consigliere vicario convoca entro<br \/>trenta giorni il Consiglio Direttivo per l\u2019elezione del nuovo Presidente.<br \/>Il Presidente della \u201cmutua\u201d e del Consiglio Direttivo:<br \/>1 \u2013 ha la rappresentanza legale e processuale della \u201cmutua\u201d;<br \/>2 \u2013 convoca l\u2019Assemblea dei soci;<br \/>3 \u2013 convoca e presiede il Consiglio Direttivo;<br \/>4 \u2013 cura, segue e pone in essere l\u2019attivit\u00e0 complessiva della \u201cmutua\u201d, in modo che essa si<br \/>svolga in conformit\u00e0 delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle linee programmatiche<br \/>stabilite dall\u2019Assemblea dei Soci ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;<br \/>5 \u2013 adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che<br \/>devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente<br \/>successiva;<br \/>6 \u2013 adempie ad ogni altro incarico delegatogli dall\u2019Assemblea dei Soci e dal Consiglio<br \/>Direttivo.<\/p><p>Art. 18 &#8211; Il Collegio dei Probiviri<br \/>La definizione delle vertenze che dovessero sorgere tra la \u201cmutua\u201d e i singoli soci \u00e8<br \/>demandata al Collegio dei Probiviri, quale organo endosocietario, nominato<br \/>dall\u2019Assemblea dei soci e composto di 3 membri che durano in carica 5 anni.<br \/>Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di<br \/>esprimere,anche senza formalit\u00e0 di procedure ed irritualmente, un preventivo parere, non<br \/>vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la \u201cmutua\u201d ed il socio in<br \/>merito all\u2019interpretazione, all\u2019attuazione e alla violazione dello Statuto e\/o dei regolamenti<br \/>e\/o delle delibere degli organi sociali in materia di sussidi con valore non superiore a euro<br \/>diecimila e in materia di esclusione del socio,stabilendo anche in ordine alle eventuali<br \/>spese.<br \/>Il ricorso al Collegio dei probiviri \u00e8 obbligatorio ed esclusivo, quale condizione di<br \/>procedibilit\u00e0 per l\u2019eventuale successivo ricorso al Collegio arbitrale o, se privo di<br \/>giurisdizione, al Tribunale esclusivamente competente di cui all\u2019articolo 24 del presente<br \/>statuto.<br \/>Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall\u2019insorgere della controversia<br \/>rappresentata dalla prima lettera della \u201cmutua\u201d con cui si nega un sussidio o si contesta<br \/>una tesi del socio. Il Collegio dei probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere<br \/>entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.<br \/>Il Collegio dei probiviri dura in carica tre esercizi e pu\u00f2 essere rieletto per solo un altro<br \/>mandato.<br \/>Il Collegio dei probiviri e il suo presidente sono eletti dall\u2019Assemblea dei Soci.<br \/>Il Collegio dei probiviri \u00e8 validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi<br \/>componenti.<br \/>Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parit\u00e0 prevale il voto<br \/>del Presidente.<br \/>Le adunanze del Collegio dei probiviri si terranno presso la sede sociale.<br \/>Con apposito regolamento il Consiglio Direttivo pu\u00f2 attribuire al collegio dei probiviri<br \/>ulteriori specifici compiti consultivi e\/o di orientamento delle attivit\u00e0 di promozione sociale.<br \/>Art. 19 &#8211; Scioglimento della \u201cmutua\u201d<br \/>Lo scioglimento e la conseguente liquidazione della \u201cmutua\u201d potr\u00e0 avvenire per<br \/>deliberazione dell\u2019Assemblea dei Soci a norma del presente statuto, quando sia accertata<br \/>l\u2019impossibilit\u00e0 di conseguire gli scopi statutari ovvero a seguito di perdita della natura di<br \/>societ\u00e0 di mutuo soccorso.<br \/>L\u2019assemblea dei Soci, che delibera lo scioglimento e la nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori<br \/>anche non soci, fissandone i poteri e i compensi, provvede alla devoluzione dei patrimonio<br \/>residuo della societ\u00e0 &#8211; dopo aver rimborsato ai soci contribuenti il \u201ccontributo fondo soci\u201d di<br \/>cui al presente statuto &#8211; a favore di altre societ\u00e0 di mutuo soccorso, ovvero di uno dei fondi<br \/>mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, in conformit\u00e0 a quanto<br \/>disposto dalla normativa vigente.<br \/>L\u2019Assemblea straordinaria chiamata a deliberare lo scioglimento della societ\u00e0, validamente<br \/>convocata e con le maggioranze di cui al precedente articolo 13, deliberer\u00e0 col voto<\/p><p>favorevole dei quattro quinti (4\/5) dei soci rappresentati dai delegati presenti all\u2019Assemblea<br \/>stessa.<br \/>Art. 20- Divieto di distribuzione degli utili<br \/>In conformit\u00e0 alla normativa vigente, la \u201cmutua\u201d non pu\u00f2 utilizzare e\/o destinare il<br \/>patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non pu\u00f2 distribuire anche<br \/>in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita<br \/>dell\u2019associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla<br \/>legge.<br \/>Art. 21- Clausola compromissoria<br \/>Fermo quanto previsto al precedente art. 20 con riferimento alle funzioni e competenze del<br \/>Collegio dei Probiviri, qualsiasi controversia che insorga tra i soci e la societ\u00e0, o che sia<br \/>proposta da e nei confronti del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori o dei singoli<br \/>membri sar\u00e0 decisa secondo il Regolamento di arbitrato dell\u2019A.I.A. da un collegio arbitrale<br \/>nominato dalla Corte di arbitrato dell\u2019A.I.A. in conformit\u00e0 al predetto Regolamento.<br \/>L&#8217;arbitrato avr\u00e0 sede in ROMA. La decisione sar\u00e0 adottata secondo diritto.<br \/>Art. 22 \u2013 Regolamenti applicativi<br \/>Le norme operative ed attuative del presente statuto saranno disciplinate da uno o pi\u00f9<br \/>Regolamenti Applicativi, i quali saranno redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati o<br \/>ratificati alla prima occasione utile dall\u2019Assemblea dei Soci.<br \/>Art. 23 \u2013 Clausola finale<br \/>Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti della \u201cmutua\u201d, si fa<br \/>riferimento alla normativa che regola le societ\u00e0 di mutuo soccorso, legge 15 aprile 1886<br \/>n.3818 e successive modificazioni, nonch\u00e9 alle leggi generali ed a quelle speciali delle<br \/>mutue volontarie, nonch\u00e9 in via analogica alle disposizioni del Codice Civile in materia di<br \/>societ\u00e0, in quanto applicabili.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Art. 1 \u2013 DenominazioneE\u2019 costituita una Mutua volontaria denominata \u201cMUTUA MIA &#8211; 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